Il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell'arco di tre anni solari.


Il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell'arco di tre anni solari.



