Il requisito reddituale utile per l'una tantum (una sorta di indennità di disoccupazione) a favore dei lavoratori atipici deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di co.co.pro., compresa l'eventuale prestazione di cui il collaboratore (o meglio collaboratrice) abbia beneficiato per i periodi di tutela della maternità.




