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Caso Segre-Seymandi: ecco cosa si rischia dopo il video

Avv. Riccardo Lanzo
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Il video del discorso di Massimo Segre che, durante una serata che sarebbe stata dedicata ad annunciare il matrimonio con Cristina Seymandi, accusa la, ormai, ex compagna di tradimento davanti ad amici e familiari è diventato virale. Ma chi denuncia un’infedeltà potrebbe andare incontro a qualche conseguenza? In precedenza, la situazione sopra descritta poteva far scattare il reato di ingiuria che era disciplinato all’art 594 cp e puniva chiunque offendesse l’onore o il decoro di una persona presente. Ebbene, l’ingiuria, pur non costituendo più reato, comporta ancora oggi delle conseguenze essendo comunque un illecito civile. Ciò significa che la vittima non dovrà più sporgere denuncia, ma potrà agire intentando una causa per chiedere il risarcimento del danno subito. 

Inoltre, il D.Lgs. n. 7/2016, oltre a depenalizzare l’ingiuria, ha anche previsto l’applicazione di una sorta di “multa”, o più correttamente una sanzione pecuniaria civile, che può andare da 100€ a 8.000€, mentre se, come avviene nel caso di specie, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato oppure se il fatto è commesso in presenza di più persone, la sanzione parte da 200€ fino a 12.000€. Ma, la rivelazione di un presunto tradimento può essere considerata un’offesa all’onore o al decoro di un individuo? Invero, il compagno “tradito” non utilizza espressioni volgari o ingiuriose, né accusa la compagna di un fatto illecito. Tuttavia, per la Giurisprudenza, con riferimento in quel caso al reato di diffamazione, ritiene che anche la divulgazione di fatti che, seppur leciti, siano idonei ad incontrare la disapprovazione da parte della generalità dei consociati, ponendosi in contrasto con norme etiche universalmente riconosciute costituisca un’offesa alla reputazione. Tale principio è stato enunciato dalla Cassazione penale, Sez. V, nella sentenza n. 40359 del 23.9.2008 e può essere applicato anche all’illecito di ingiuria poiché in passato differiva dalla diffamazione sostanzialmente per la presenza della persona offesa. 

Il tradimento è ancora oggi considerato dalle persone come un comportamento poco etico e che suscita indignazione e disapprovazione; pertanto, l’accusa è sicuramente idonea a ledere l’altrui onore e decoro.  Ma non finisce qua! Massimo Segre nel suo discorso fa anche riferimento a presunti amanti della ex compagna con le seguenti espressioni: “un noto avvocato” e “un noto industriale”, e ancora “vai con il tuo avvocato”. Bene, tali soggetti possono essere considerati persone offese e, quindi, legittimati a denunciare il sig. Segre in questo caso per diffamazione. A norma dell’art. 595 c.p. commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione”. Quindi gli elementi necessari per la configurazione del reato sono la comunicazione a più persone e l’offesa all’altrui reputazione. 

Nel caso di specie, il sig. Segre ha sbandierato il presunto tradimento davanti a svariate persone presenti alla serata alludendo ai possibili amanti, integrando il primo requisito. Per il secondo requisito, come già detto, l’accusa di tradimento rivolta anche agli amanti i quali, a differenza della Seymandi, erano assenti, comporta sicuramente un’offesa alla reputazione che comprende la lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, dell’onore e del decoro. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, la vittima non occorre che sia esattamente identificata, essendo sufficiente che essa risulti individuabile in una ristretta cerchia di persone. In particolare, si fa riferimento ai soggetti destinatari del messaggio diffamatorio che se, per motivi personali o di lavoro, siano a conoscenza di alcuni particolari della vita privata della vittima, possono essere in grado di individuarla (Cassazione penale sez. V, 10/04/2012, n. 30369). Sicuramente gli invitati alla serata rientrano in questa categoria che, conoscendo la Seymandi, ben potevano immaginare l’identità del “noto avvocato” o del “noto industriale”, anche se non erano stati identificati per nome e cognome. La possibile individuazione, inoltre, è anche confermata dall’uscita di articoli che propongono un “toto amanti” della sig.ra Seymandi. 

Inoltre, la pubblicazione del video online e sui social comporterebbe l’applicazione dell’aggravante della diffusione a mezzo di stampa, pubblicità, o atto pubblico, in quanto tali mezzi di propagazione delle notizie amplificano notevolmente il messaggio diffamatorio. La prevalente Giurisprudenza equipara i social network ad un mezzo di pubblicità, facendo scattare la forma aggravata. Tuttavia, la stessa Cassazione penale afferma che non può essere ritenuto responsabile per il reato di diffamazione chi mediante un post su un social network esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri e condivise via internet (C., Sez. V, 21.9.2015-29.1.2016, n. 3981). Ciò significa che la mera condivisione, senza aggiungere ulteriori commenti offensivi, in linea generale non è reato. Quindi attenzione! Anche se il tradimento fosse reale e dimostrabile, gridarlo ai quattro venti può comportare spiacevoli conseguenze. 

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