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Matteo Legnani
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"Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, manca di una norma transitoria -affermano- che escluda, come sarebbe secondo diritto e secondo logica, l'applicazione del suo capo VI ai titolari di funzioni pubbliche elettive attualmente in carica, con la conseguenza che Giunte e Consigli regionali, provinciali e comunali sono oggettivamente in una condizione di incertezza giuridica ed operativa". "L'applicazione del citato capo VI ai componenti di organo di indirizzo attualmente in carica, oltre a non essere prevista dall'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si traduce in una sostanziale applicazione retroattiva delle disposizioni in oggetto, che appare costituzionalmente illegittima sia perche' incide sulla condizione di status, gia' acquisita, sia perche' si risolve in un mutamento 'in corso di mandato' dei requisiti per l'elezione a cariche pubbliche". "L'aberranza di questa situazione e' evidentissima, ma basti, ove occorra, considerare che, se si ammettesse un principio quale quello sancito (consapevolmente o inconsapevolmente poco importa) dal decreto legislativo in oggetto, si riconoscerebbe sostanzialmente la possibilita' che una legge, mutando i requisiti, possa rendere incompatibili o ineleggibili in corso di mandato anche i membri del Parlamento". "Il che e' come dire che una legge sopravvenuta potrebbe cancellare o, comunque, limitare la volonta' popolare. "L'aberranza di questa situazione e' evidentissima, ma basti, ove occorra, considerare che, se si ammettesse un principio quale quello sancito (consapevolmente o inconsapevolmente poco importa) dal decreto legislativo in oggetto, si riconoscerebbe sostanzialmente la possibilita' che una legge, mutando i requisiti, possa rendere incompatibili o ineleggibili in corso di mandato anche i membri del Parlamento". "Il che e' come dire che una legge sopravvenuta potrebbe cancellare o, comunque, limitare la volonta' popolare. Di qui -concludono gli autori della proposta- la ragione della norma transitoria, che si vuole introdurre con il presente disegno di legge; norma transitoria che esclude l'applicazione del citato capo VI ai componenti di organi di indirizzo politico attualmente in carica". Una disposizione, come detto, di un solo articolo che prevede che "le norme sull'incompatibilita' tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico di cui al capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle amministrazioni regionali e locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

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