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Riforme, ecco la bozza: premierato e capo dello Stato, cosa cambia

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Cambia tutto, il premier sarà eletto direttamente dal popolo. È quanto conferma la bozza del Disegno di legge costituzionale per la "Introduzione dell’elezione popolare diretta del presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia" - visionata dall’Adnkronos - presentata lunedì in riunione di maggioranza, domani attesa in Consiglio dei ministri. "Il presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale". 

All’articolo 3 del disegno di legge costituzionale, che modifica l’articolo 92 della Carta, oltre ad essere introdotto il premierato, viene inoltre costituzionalizzato il premio di maggioranza: "La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale - si legge - garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere".

 

 

L’articolo 3 stabilisce inoltre che "il presidente del Consiglio dei ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura" e che "il presidente della Repubblica conferisce al presidente del Consiglio dei ministri eletto l’incarico di formare il governo e nomina, su proposta del presidente del Consiglio, i ministri". Secondo l’articolo 92 della Costituzione, "il governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri". 

Stop alla nomina di nuovi senatori a vita, fatta eccezione per i presidenti della Repubblica che terminano l’incarico. All’articolo 1, il disegno di legge costituzionale introduce la "modifica dell’articolo 59 della Costituzione" attraverso "l’abrogazione del secondo comma" della Carta ("Il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque").

 

 

Resta dunque in vigore quanto stabilito nell’articolo 59 della Costituzione che stabilisce che: "È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica". All' "articolo 5 (Norme Transitorie)" il disegno di legge costituzionale stabilisce inoltre che "fino al termine del loro mandato, i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica". E che"la presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere".
 

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