(Adnkronos) - Pili cita poi la risposta del Consiglio di Stato: "La preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si e' realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr. con riferimento alla reggenza, Sez. VI, 27/1/96, n. 134). Se a cio' - continua la citazione del Consiglio di Stato - si aggiunge che l'esigenza di continuita' nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, e' giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori". Il Consiglio di Stato sostiene quindi che "il vicesindaco reggente ha pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori. Se gli assessori in carica non possono firmare per svariate ragioni - spiega Pili -, compresa quella della partecipazione alla predisposizione di atti inerenti l'inchiesta stessa, non resta che un unico possibile spiraglio: la nomina di un assessore esterno che si assuma l'onere della firma dell'atto di autorizzazione. Senza polemiche, senza secondi fini - conclude -, convinto che nessuno possa anteporre l'interesse di partito od elettorale ad una decisione cosi' delicata, ribadisco: io sono disponibile a firmare".



