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Decreto flussi, ecco tutte le novità: espulsioni, permessi e stretta sugli aerei Ong

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Atteso per la scorsa settimana, dunque rimandato di qualche giorno per limare dei punti, ecco il nuovo decreto Flussi, varato dal Consiglio dei ministri di oggi, mercoledì 2 ottobre. Un pacchetti di norme che va ad incidere sulle domande di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, tutela e assistenza per quelli vittima di reato, protezione internazionale e gestione dei flussi migratori. 

Un provvedimento di 18 articoli con cui, come ha spiegato in conferenza stampa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si vuole "semplificare il più possibile, abbattere i tempi e, al tempo stesso, dare delle regole certe aggirabili con maggiore difficoltà". Queste, nel dettaglio, le novità introdotte con il decreto legge. 

INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI
Viene incrementato l'uso delle tecnologie per i procedimenti amministrativi sulle domande di ingresso per lavoro: in particolare, si fa ricorso ai parametri biometrici per l'identificazione, conformemente alla normativa Ue, all'uso della sottoscrizione elettronica e della trasmissione telematica dei documenti, superando, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro e il lavoratore straniero di presentarsi allo Sportello unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Viene poi introdotta la precompilazione delle domande, anticipata rispetto al click day, ampliando e rendendo effettivi i controlli e la tempistica degli stessi. 

Si stabilisce inoltre un tetto massimo di domande per datore di lavoro, in relazione alle dimensioni dell'azienda: qualora si tratti di domande non presentate attraverso le organizzazioni datoriali, il loro numero non può essere superiore a tre. Si prevede anche una specifica sanzione per il datore di lavoro che, nel triennio precedente, non ha sottoscritto il contratto di soggiorno dopo aver avviato la relativa procedura, salvo che provi che ciò è dipeso da una causa a lui non imputabile. Per quanto riguarda stagionali e badanti, si introduce la possibilità che la nuova opportunità di impiego per il lavoratore stagionale presente nel territorio nazionale intervenga nel termine di 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto. 

Inoltre, il lavoratore stagionale potrà convertire, al termine del periodo di stagionalità, il permesso di soggiorno in un altro titolo a tempo determinato o indeterminato al di fuori delle quote del decreto flussi. Viene inoltre aggiunto uno stock di circa 10mila permessi, al di fuori del meccanismo delle quote, per lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza sociosanitaria e familiare da reclutare attraverso le agenzie per il lavoro. Vengono infine incrementate le risorse umane a disposizione del ministero dell'Interno per la gestione dei flussi migratori, con la proroga dell'utilizzo di oltre mille lavoratori interinali e l'assunzione di 500 assistenti amministrativi. 

Si prevede una nuova ipotesi di permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione illecita che cooperano con le Autorità. Per loro, è prevista anche la concessione di misure di assistenza sociale e lavorativa di competenza dell'Ispettorato nazionale del Lavoro. A coloro che ricevono il permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo si applicano le norme riguardanti la vigilanza e tutela in caso di esposizione a rischi per la loro incolumità. Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, è applicabile anche il particolare sistema di protezione e tutela già previsto per i testimoni di giustizia. 

GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI
Il provvedimento modifica il decreto Lamorgese del 2020 (come modificato dal cosiddetto "decreto Ong" del 2023). Uno degli obiettivi è quello di dare maggior rigore alla disciplina del soccorso navale: si interviene sui requisiti che le operazioni di salvataggio devono rispettare, richiedendo che le stesse non pongano a repentaglio l'incolumità dei migranti (in genere e non soltanto l'incolumità a bordo della nave soccorritrice) e si ridefinisce il regime impugnatorio del fermo del natante (disposto in caso di violazione delle regole di condotta imposte dalla legge), con l'abbreviazione dei termini per il ricorso al prefetto e per la decisione dello stesso, al quale si attribuiscono - già nella fase amministrativa del procedimento - strumenti (la facoltà di sospendere il fermo) per assicurare una tutela immediata dei diritti degli interessati. 

Quanto alla segnalazione delle emergenze in mare da parte degli aeromobili delle Ong, uno dei punti più attesi del decreto, viene sancito l'obbligo per quelli che effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale al soccorso in mare di informare immediatamente di ogni situazione di emergenza l'ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile. All'Enac si attribuisce la possibilità di irrogare sanzioni (di natura sia pecuniaria che interdittiva) ai piloti che violino tali indicazioni. 

L'articolo 12 riguarda invece le ispezioni, per finalità identificative, dei dispositivi elettronici in uso ai migranti: si introduce l'obbligo di cooperare per finalità di identificazione - già previsto dalla normativa europea - con l'accesso ai dispositivi e supporti elettronici o digitali che i migranti portano con sé, che pu essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'Autorità giudiziaria. Sono escluse dall'accesso la corrispondenza e qualsiasi altra forma di comunicazione. Le operazioni ispettive devono essere verbalizzate e lo straniero ha diritto ad assistervi.

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