Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge sui migranti: le norme servono a dare "attuazione" al Patto Ue sulla migrazione e l'asilo e introduce "ulteriori disposizioni in materia di immigrazione". Qui le maggiori novità rispetto ai 17 articoli:
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:
Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità "di un reddito minimo annuo non inferiore al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni famigliare da ricongiungere".
ESPULSIONE:
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale" per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario., con circostanze aggravanti.
VIETATA LIBERA DETENZIONE CELLULARE NEI CPR:
Per gli stranieri trattenuti nei Cpr, "al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate, non è consentita la libera detenzione, all'interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell'interessato per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo". Per effettuare telefonate all'esterno, "la persona trattenuta può utilizzare apparecchi telefonici fissi appositamente installati nella struttura ovvero utenze di telefonia mobile messe a disposizione da parte del soggetto incaricato della gestione, ovvero un telefono cellulare di proprietà, se privo di telecamera" si legge nel testo. L'intenzione di effettuare e ricevere telefonate "deve essere preventivamente rappresentata dalla persona trattenuta ad un operatore del soggetto incaricato della gestione, al fine di consentire la necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili" viene sottolineato.
INTERDIZIONE ACQUE TERRITORIALI E PAESI TERZI:
"I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all'interdizione" delle acque territoriali per motivi di grave minaccia della sicurezza o dell'ordine pubblico "possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l'Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l'assistenza, l'accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell'asilo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza".
SANZIONI FINO A 50MILA EURO PER VIOLAZIONE DELL'INTERDIZIONE NAVALE:
"In caso di violazione dell'interdizione (...) si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale (...) si estende all'utilizzatore o all'armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione (...) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione...".




