Lo straniero regolare ma inabile al lavoro e con un permesso di soggiorno convertito in "residenza elettiva" ha diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale: lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Milano sul comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo numero 286 del 1998. La Corte, infatti, ritiene possibile e "doveroso trarre dalla disposizione censurata, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, una norma che, nel fare riferimento ai permessi per motivi di lavoro e per motivi familiari, consente l’iscrizione obbligatoria e gratuita anche a coloro che erano in precedenza titolari di questi stessi permessi e ne hanno poi ottenuto la conversione in quello per residenza elettiva in forza del successivo riconoscimento della pensione d’inabilità civile".
La sentenza ha precisato che, a seguire tale interpretazione, "paradossalmente, la perdita del diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale avverrebbe proprio nel momento in cui la persona, a causa della sopraggiunta condizione di disabilità, è divenuta più vulnerabile e, trattandosi di patologie fortemente invalidanti, versa in una situazione in cui si manifesta in modo più pressante l’esigenza di accedere alle prestazioni sanitarie".
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"Il decreto-legge con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione europ...La Consulta, quindi, ha concluso che nessuna ragione giustificatrice appare supportare una tale soluzione, "che sarebbe del tutto inconciliabile con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per cui la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di 'un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale' e la salvaguardia dei suoi diritti trova 'base costituzionale nella garanzia della dignità della persona [stessa] e del fondamentale diritto alla salute […]'".
La sentenza ha dunque voluto discostarsi, "alla luce di una considerazione sistematica dell’ordinamento, perché nel 1998, quando è stato adottato il citato articolo 34, comma 1, non erano previsti, perché sono stati introdotti solo alcuni anni dopo, né il permesso per residenza elettiva, né la conversione in quest’ultimo, a seguito del riconoscimento della pensione d’inabilità civile, di un precedente permesso per motivi di lavoro o di famiglia". La Corte infine ha aggiunto che questa interpretazione corrisponde "ai principi costituzionali, unionali e internazionali" che "da più punti di vista convergono sulla imprescindibile tutela dei diritti delle persone più fragili e vulnerabili".




