Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - La Cassazione limita lo scambio dei libri per chi si trova in regime di carcere 'duro'. Una limitazione che non intende affatto attenuare "il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare". Al contrario, spiega la Suprema Corte, vuole impedire che "il detenuto" possa effettuare "scambi sospetti di libri con familiari che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo". E' per questa ragione che la Prima sezione penale ha accolto il ricorso della Procura di Reggio Emilia che si è opposta alla decisione del magistrato di Sorveglianza di non limitare lo scambio di libri di un detenuto - sottoposto al '41 bis' nell'istituto penitenziario di Parma - con i familiari perchè questo avrebbe significato limitare il diritto ad informarsi per il detenuto. La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura emiliana e ha ricordato che la circolare del Dap ha introdotto regole che non intendono "in alcun modo limitare il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettuta di testi, ma si sottopone ad un più rigoroso controllo la provenienza dei libri e delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo". Anche "il diritto allo studio - spiegano gli 'ermellini' - non viene in alcun modo limitato per il solo fatto che si impedisce al detenuto di tenere nella propria cella un numero eccessivo di libri". Per la Cassazione, "risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti e pubblicazioni avvengano per il tramite della direzione dell'istituto o dell'impresa incaricata dalla distribuzione in carcere, al fine di mantenere un'opportuna riservatezza sul luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime del 41 bis. Le regole introdotte dalla circolare - spiega ancora la Suprema Corte - risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con le finalità di questo regime". Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.




