(Adnkronos Salute) - Gli esperti elencano i nodi critici e spiegano che la somministrazione di queste cure "avviene oggi sempre per ordine di un giudice il quale: ordina le cure sulla base della prescrizione di un medico (spesso il dottor Andolina, che talvolta nemmeno vede il paziente), senza procedere a una verifica circa la sussistenza dei presupposti clinico-scientifici richiesti dal Dm 2006" che disciplina le cure compassionevoli. E ancora: il giudice "legittima l'utilizzo generalizzato di cellule di diversi donatori. In pratica, di fatto legalizza un'attività di bancaggio delle cellule; legittima la somministrazione del trattamento a favore di un certo paziente, in modo prioritario rispetto ad altri pazienti, collocati prima in lista d'attesa, senza neanche assicurare il contraddittorio con questi ultimi. Ciò sta alimentando reazioni collettive, prese di posizione e proteste varie". Tra le pronunce citate dagli Spedali Civili di Brescia, c'è anche quella con cui il tribunale dell'Aquila l'11 dicembre scorso ha disposto al somministrazione del trattamento Stamina alla piccola Noemi Sciarretta, "mediante - si legge nella relazione - l'utilizzo di cellule 'già presenti nella medesima struttura sanitaria'. Prevede inoltre che la somministrazione sia 'immediata', il che dovrebbe implicare la deroga alla lista d'attesa. La somministrazione del trattamento con cellule non da donatore dedicato - avverte l'ospedale - violerebbe la regola, generalmente riconosciuta e applicata, secondo cui non è possibile fare una donazione di cellule da midollo per un utilizzo futuro. E' infatti necessario un progetto specificamente riferito al paziente che riceve le cellule e approvato dal comitato etico". Nella relazione si fa anche cenno a decisioni recenti del tribunale di Asti - contro cui "l'azienda ospedaliera non può fare altro che instaurare il giudizio di merito avanti lo stesso tribunale, per poi impugnare la relativa decisione davanti alla Corte d'appello di Torino ed eventualmente in Cassazione" - che andrebbero contro "l'insegnamento della Corte costituzionale che, con riferimento alla vicenda relativa al 'multitrattamento Di Bella', per alcuni profili simile alla vicenda Stamina, ha chiarito che" la Corte "'non è chiamata, né potrebbe esserlo, a sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com'è dell'essenziale rilievo che in questa materia hanno gli organi tecnico scientifici'".




