Il solo esercizio della libertà di circolazione, senza aver effettivamente soggiornato in un altro Stato membro, non è sufficiente a far sorgere nel caso di un'unione civile il diritto di soggiorno derivato per il partner extra-Ue di un cittadino dell'Unione. È quanto sostiene l'avvocata generale della Corte di giustizia Ue Laila Medina nelle conclusioni su un caso riguardante una cittadina rumena che nel 2024 si era recata in Italia per costituire un'unione civile con la sua partner britannica, tornando poco dopo in Romania. Il parere dell'avvocata generale non è vincolante, ma spesso anticipa quella che sarà poi la decisione della Corte.
Secondo Medina, affinché sorga un diritto di soggiorno derivato in una situazione di ritorno nel proprio Paese dopo aver esercitato la libera circolazione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative: il cittadino dell'Unione deve aver effettivamente soggiornato in un altro Stato membro e la vita familiare deve essere stata sviluppata o consolidata durante tale soggiorno. Nel caso in questione, la cittadina rumena non aveva effettivamente soggiornato in Italia e vi si era recata al solo scopo di costituire l'unione civile, facendo poi immediato ritorno in Romania.
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Agli italiani si può toccare tutto, ma non la casa. Bruxelles, infatti, ha messo nel mirino gli affitti brevi e i...Inoltre, in Italia non era stata sviluppata o consolidata alcuna vita familiare condivisa: al momento dell'unione civile la cittadina rumena viveva in Romania e la partner britannica in Australia. Per l'avvocata generale, la conclusione di un'unione civile costituisce un atto giuridicamente rilevante, ma non equivale all'aver vissuto come una famiglia nello Stato membro ospitante.




