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Dopo fallimento non compensabile Iva

domenica 28 luglio 2013
Dopo fallimento non compensabile Iva

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Non è consentito compensare l'Iva a credito maturata dopo l'apertura del fallimento con debiti Iva precedenti alla dichiarazione concorsuale. Lo stabilisce la Ctp di Brescia, precisando che l'atto con cui l'ufficio comunica la compensazione è opponibile con ricorso in commissione tributaria.