Firenze: Soprintendenza Polo Museale, da 'Report' informazione parziale e lesiva

domenica 3 novembre 2013
Firenze: Soprintendenza Polo Museale, da 'Report' informazione parziale e lesiva
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Roma, 2 nov. (Adnkronos) - In seguito alla messa in onda su RaiTre del servizio dal titolo 'Il prezzo e il valore' nella puntata di lunedì 28 ottobre di 'Report', la Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino afferma, in una nota diffusa oggi, che alcuni dati e argomenti sono stati esposti in modo parziale o sono stati interpretati con effetti lesivi sulla Soprintendenza per il Polo Museale Fiorentino e su chi la dirige", facendo seguire cinque precisazioni la prima delle quali concerne "l"affitto' dei beni culturali per iniziative private". La Soprintendenza afferma che "la concessione in uso di spazi a terzi per eventi brevi è stata presentata come se fosse una peculiare usanza del tutto fiorentina mentre certamente non lo è, come dimostra una ampia casistica nazionale, resa nota dai media anche con interviste ad altri Soprintendenti e Direttori. Né viene richiamato il quadro normativo nel cui ambito ogni Soprintendente, fin dal varo della c.d. Legge Ronchey (n. 4 del 14 gennaio 1993), è legittimato ad assumere decisioni in merito. Si tratta della normativa comune a tutti gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che all'articolo 5 ter prevede che: 'Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni'. "In aggiunta a ciò -prosegue la Soprintendenza- l'articolo 18 del Decreto del MiBAC del 31 gennaio 1994 n. 171 dispone: 'Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigenti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi d'istituto e sono subordinate al versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro delle Finanze'. Successivamente, l'articolo 106 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 'Codice dei beni culturali' ha previsto: 'Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Per i beni in consegna al Ministero il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento'". (segue)