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Csm, la scarcerazione ritardata? "Scarsamente rilevante", toga promossa

di Fausto Cariotimartedì 10 marzo 2026
Csm, la scarcerazione ritardata? "Scarsamente rilevante", toga promossa

4' di lettura

Il primo comandamento di ogni religione laica è il principio per cui nessun individuo può essere tenuto in arresto dallo Stato al di fuori dei casi previsti dalla legge. Si chiama habeas corpus ed è l’Abc del costituzionalismo da qualche secolo. In Italia è scolpito nell’articolo 13 della Costituzione, quello che inizia stabilendo che «La libertà personale è inviolabile». Eppure ci sono magistrati che la violano senza pagare alcun prezzo. È tutto scritto nelle valutazioni di professionalità che il Csm è tenuto a fare ogni quattro anni per ciascuno di loro.

Giudizi da cui dipendono l’avanzamento della carriera e gli aumenti di stipendio: in quel 99,2% di voti «positivi» ci sono giudici e pm che si sono dimenticati uno sventurato in carcere, anche per centinaia di giorni. Promossi, al pari dei loro colleghi che non hanno commesso errori sulla pelle degli altri. Prima dell’habeas corpus viene il principio dell’irresponsabilità.

Alcuni sono stati anche riconosciuti colpevoli nel giudizio disciplinare. Come quel pubblico ministero di Foggia che nel 2017 aveva ricevuto una condanna alla censura (sanzione assai blanda) «per inescusabile negligenza», passata in giudicato. Nella sentenza si legge che aveva «omesso di adottare un efficace sistema di controllo dei termini delle misure cautelari in atto nei procedimenti in fase di indagini preliminari a lui assegnati», scordandosi così di togliere un indagato dagli arresti domiciliari. Provvedeva solo su sollecitazione dell’avvocato difensore, con 49 giorni di ritardo.

Una «criticità» riconosciuta anche dal plenum del Csm, responsabile del giudizio finale. Però subito ridimensionata dallo stesso consiglio: si trattava di «un fatto isolato relativo ad un procedimento complesso», tutti gli altri indicatori erano positivi e comunque non deve esserci «nessun automatismo (...) tra sentenza disciplinare ed esito del procedimento di valutazione della professionalità». Così la valutazione definitiva emessa sudi lui nel 2019 è «positiva».

Stessa benevolenza manifestata nei confronti della toga della procura di Catania che nel 2016 aveva ricevuto una condanna definitiva alla censura, per aver trattenuto in carcere un detenuto 37 giorni più del dovuto: anche in questo caso sarebbero stati di più, se non fosse intervenuto l’avvocato difensore.

Niente che abbia compromesso «il positivo superamento della valutazione di professionalità». Il Csm attinge a un copione ben rodato: «La ritardata scarcerazione è maturata nell’ambito di un contesto lavorativo molto impegnativo» (quale tribunale o procura non lo è?) e in ogni caso si trattava di «una momentanea caduta di professionalità», non rilevante nella valutazione finale.

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Altri magistrati che hanno lasciato in carcere o ai domiciliari chi non ci doveva stare sono riusciti a evitare la condanna grazie al provvidenziale articolo «3-bis» del decreto che regola le loro inadempienze: «L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza». A decidere se la rilevanza sia scarsa o meno, ovviamente, provvede il Csm.

Così è stata assolta una gip di Pavia che nel 2019 aveva scarcerato un imputato 197 giorni oltre il termine massimo della custodia cautelare. Era finita sotto processo disciplinare anche per aver «mancato ai doveri di diligenza e laboriosità con ritardi reiterati, gravi ed ingiustificati». Nel 2021 il Csm l’ha scagionata da ambedue le accuse «per essere risultati i fatti di scarsa rilevanza», e due anni dopo le ha assegnato una valutazione di professionalità positiva.

Storia simile quella della giudice di Lucca alla quale nel 2015 era stato contestato di aver ritardato di 24 giorni la scarcerazione di due imputati dopo il giudizio di primo grado. «A prescindere dalla fondatezza o meno della contestazione disciplinare», ha deliberato nel 2020 il Csm, «il fatto non incide di per sé sui parametri della laboriosità e della diligenza». Valutazione professionale positiva, manco a dirlo.

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A una pm di Cagliari, nel 2018, è capitato di omettere «di attivarsi tempestivamente per la cessazione della misura della permanenza in casa» applicata a un indagato minorenne, fatto uscire con un ritardo di 42 giorni. Il Csm prima l’ha assolta nel giudizio disciplinare, perché l’episodio è stato ritenuto di «scarsa rilevanza», quindi l’ha promossa nella valutazione di professionalità del 2021: si era trattato «di una momentanea criticità» e nulla più.

Assoluzione disciplinare nel 2021, e a seguire valutazione professionale positiva, anche per il sostituto procuratore di Isernia responsabile di omessa vigilanza sulla scadenza dei termini di custodia cautelare per quattro indagati, lasciati in carcere tre mesi più del previsto. In questo caso il Csm ha riconosciuto alla toga anche l’esimente della «giovane età e inesperienza».

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Giudizio professionale positivo nel 2022, dopo essere stato assolto per scarsa rilevanza del fatto, è stato dato pure al magistrato della Corte d’appello di Salerno responsabile di aver lasciato due imputati in carcere oltre i termini, per 42 e 39 giorni, nella fase di rinvio dopo una sentenza della Cassazione.

C’è voluta un’ispezione nel 2020, invece, per far venire a galla l’errore commesso nel 2017 dalla gip del tribunale per i minorenni di Lecce che aveva tenuto un imputato agli arresti domiciliari 14 giorni più del dovuto. Nulla di grave: è stata assolta con la solita formula della «scarsa rilevanza» e premiata con una valutazione professionale positiva.

«Non vi fu alcuna lesione dell’immagine e del prestigio del magistrato, visto che il ritardo fu accertato dopo tre anni in sede di ispezione ordinaria», spiega il Csm per motivare la promozione. Come se la mancanza di controlli e rendicontazione, in quel tribunale, fosse una buona notizia.