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Assolta la pm che lavorava alle cause del suo partner

di Fausto Cariotivenerdì 13 marzo 2026
Assolta la pm che lavorava alle cause del suo partner

3' di lettura

Se c’è una cosa che un magistrato non deve fare, è prendere in mano procedimenti che coinvolgono persone con cui ha una relazione. Chi ha la toga deve essere terzo e imparziale, e apparire tale. Vale anche per l’inquirente. Lo chiede la Costituzione, dove sono scolpite l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112), il cui presupposto è che il pm eserciti le proprie funzioni senza favoritismi.

Perciò è stato previsto l’obbligo di astensione. Questa, invece, è la storia di una pm che non si è astenuta davanti a fascicoli nei quali l’uomo cui era legata, un avvocato, difendeva una delle parti o era parte in causa. Eppure da tutto ciò (e da altro) è uscita assolta e promossa a pieni voti dal Csm.

I nomi non sono importanti: è la “normalità” della vicenda che conta. È successo in una procura del centro Italia, ma sarebbe potuto accadere altrove. Questa magistrata è arrivata davanti al plenum del Csm nel dicembre del 2022, dopo essere stata sottoposta a una serie di procedimenti disciplinari. I principali erano una conseguenza della sua relazione, tra il 2011 e il 2016, con un avvocato dello stesso foro. Le carte raccontano che secondo l’accusa, «mancando ai doveri di correttezza e di imparzialità, in costanza della sua relazione sentimentale» con quest’uomo, «non osservava consapevolmente l’obbligo di astensione», prendendosi in carico «procedimenti penali nei quali lo stesso avvocato interveniva come difensore o era comunque interessato».

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Inoltre non si asteneva, «in presenza di gravi ragioni di convenienza e di un interesse personale», nel procedimento a carico di altre persone, nel quale il legale, stavolta, «era persona offesa». In questa vicenda, «concluse le indagini preliminari, emetteva decreto di citazione a giudizio».

Dallo stesso ufficio, nei mesi seguenti del 2016, aveva firmato il rilascio di copie di un procedimento penale a un agente di polizia giudiziaria. La competenza, però, non era sua, bensì del giudice di pace.

E poi lei, con quel poliziotto, aveva «un intenso rapporto di collaborazione e particolare vicinanza, esorbitante la mera attività lavorativa», tanto da essersi «evoluto rapidamente in una vera e propria relazione sentimentale». Avrebbe dovuto astenersi, anche in questo caso.

Nel 2018 è stata trasferita d’ufficio a un’altra sede. Col suo comportamento aveva ignorato un lungo elenco di norme. Il Codice di procedura penale, in cui è scritto, all’articolo 52, che «il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza». Il decreto del 2006 che disciplina l’attività dei magistrati, che trasforma la «facoltà» in un dovere, inserendo tra gli illeciti «la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge». Il testo dell’ordinamento giudiziario, che prevede la incompatibilità di sede «per rapporti di parentela o affinità», tra cui rientrano anche le relazioni sentimentali, con «esercenti la professione forense» e «ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede».

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Qualora ci fossero dubbi sull’applicabilità di queste norme alla situazione della nostra pm, li chiarisce il codice etico adottato dall’Anm. In base a questo, il magistrato «assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita», e a tale fine «valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità».

Regole che i magistrati conoscono bene. Dapprima la sezione disciplinare del Csm aveva assolto la pm, ma la Cassazione aveva annullato la sentenza e chiesto un nuovo giudizio. In sede di rinvio, il Consiglio l’aveva condannata alla censura, l’equivalente disciplinare di un buffetto. Insoddisfatta, lei aveva fatto ricorso in Cassazione, dove le sezioni unite, nel 2022, l’hanno assolta definitivamente.

I documenti del Csm spiegano che la Corte, in questa occasione, «ha valutato le condotte dell’incolpata in termini di minore offensività», tenendo in considerazione «il numero limitato di violazioni» e il fatto che gli illeciti non abbiano prodotto «una propagazione d’impatto negativa». L’assoluzione, in altre parole, non è avvenuta perché gli illeciti non sono stati commessi, ma perché gli ermellini li hanno “interpretati” in base alla norma per cui «l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza».

Per lei, ovviamente, valutazione di professionalità positiva da parte di quel Csm che la riforma Nordio vuole cambiare e il fronte del No spaccia per presidio di democrazia. Testuale: «Tutti gli indicatori sono estremamente positivi, né è emersa una compromissione dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio».