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Cassazione: da Berlusconi accuse infamanti contro i giudici

La Corte di cassazione

Secondo gli ermellini l'uveite che colpì il Cav non era un impedimento a partecipare all'udienza

Lucia Esposito
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Slivo Berlusconi, nel chiedere di spostare i suoi processi da Milano a Brescia, muove nei confronti dei   giudici "un'accusa infamante perché colpisce un presupposto o una  precondizione irrinunciabili della professionalità e   dell'onorabilità del giudice, quali il dovere di imparzialità e  l'indipendenza di giudizio". Lo mette nero su bianco la VI sezione   penale della Cassazione nello spiegare perché  lo scorso 6 maggio, ha  bocciato la richiesta della difesa dell'ex premier di spostare i  pocessi Ruby e Mediaset sui diritti tv da Milano a Brescia per  legittimo sospetto. Secondo gli ermellini la richiesta di Silvio Berlusconi di  spostare i processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia è "ispirata  da strumentali esigenze latamente dilatorie". Nel dettaglio, piazza Cavour, passando in rassegna "i singoli casi anomali illustrati nell'istanza di rimessione precisa che "non  può non anteporsi il generale rilievo del carente o modesto spessore   ersuasivo e della fragilità argomentativa dei sintomi di legittimo sospetto o, più esattamente, dei meri sospetti di parzialità  coltivati dal senatore Berlusconi, nella strutturale assenza delle   necessarie specifiche e gravi cause ambientali legittimanti  l'insorgere di questi sospetti".  L'uvite e le visite fiscali Non è dato comprendere - si legge nella sentenza n. 22112 lunga 34 pagine - quale vistosa anomalia o pervicace grave lesione dei diritti di difesa dell'imputato possano ravvisarsi nell'attività accertatrice del concreto impedimento a comparire dell'imputato svolta da un normale Collegio giudicante, atteso che il semplice volontario ricovero ospedaliero dell'imputato, per una infermità segnalata in sè come non grave (congiuntivite, uveite), nè oggettivamente impeditiva della partecipazione al processo, non può valere a dar luogo 'ipso iurè al differimento dell'udienza".   Gli ermellini, citando precedente giurisprudenza, ricordano che "in caso di dubbio sull'attendibilità del certificato medico o della non indifferibilità del volontario ricovero ospedaliero dell'imputato comprovante il suo impedimento a comparire, il giudice, prima di valutarne negativamente la sussistenza, è tenuto a disporre una visita fiscale di controllo per accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza". Le visite fiscali in questione, dunque, osservano i giudici di piazza Cavour, "sono state pertanto legittimamente ordinate dai due Collegi giudicanti nel corretto espletamento delle funzioni e al di fuori di qualsiasi preconcetta animosità verso il Senatore Berlusconi, i cui diritti sono stati pienamente rispettati con i disposti, nelle due sedi processuali, differimenti delle udienze". Insomma secondo i giudici l'uveiti non era un ipedimento alla pertecipazione al processo. 

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