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I rider di Foodora, cosa ha stabilito (davvero) la sentenza del tribunale di Torino

Davide Locano
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La Corte di Appello di Torino ha in parte accolto il ricorso di cinque rider di Foodora i quali chiedevano il riconoscimento della subordinazione nel loro rapporto di lavoro. Mentre in primo grado le loro istanze erano state completamente respinte, con questa sentenza si intravede invece uno spiraglio per i rider e forse per quello che riguarda l'intera regolamentazione dei lavori legati alla Gig Economy, cioè tutti i cosiddetti “lavoretti” dei quali i rider fattorini fanno parte. Ma che cosa è realmente successo con questa sentenza? Lo abbiamo chiesto al noto avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto. Mentre in primo grado il Giudice non aveva riconosciuto ai rider di essere lavoratori subordinati e aveva inoltre chiuso ogni altra ipotesi in merito, il Giudice di appello ha stabilito che i collaboratori di Foodora hanno diritto a ottenere una corresponsione in riferimento all'attività prestata compatibilmente con la retribuzione diretta e indiretta per i dipendenti di quinto livello del Contratto Nazionale della Logistica e Trasporto Merci. Quindi cosa è realmente cambiato? Molta stampa ha in questi giorni riportato erroneamente che ai rider fosse stato di fatto riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, in realtà non è così.Infatti in questa sentenza è stato applicato l'articolo 2 del Decreto Legislativo 81 del 2015, il quale fa riferimento ai rapporti di lavoro che vedono collaborazioni organizzate dal committente. Cioè quei lavori che vengono svolti a livello personale, ma le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. Il Giudice ha quindi stabilito che Foodora, da una parte organizzava l'esecuzione del lavoro e dall'altra stabiliva i tempi e il luogo del loro lavoro, in quando i rider si dovevano recare in luoghi prestabiliti per le consegne. In questi casi, secondo quanto prevede il Decreto Legislativo, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ma questo non significa che i collaboratori vengano riconosciuti come lavoratori subordinati. Mi spiego meglio, il rapporto di lavoro dei rider rimane una collaborazione autonoma, ma la legge prevede che su alcuni aspetti queste collaborazioni possano essere parificate a un lavoro subordinato. Nel caso specifico il Giudice ha stabilito che la retribuzione diretta o indiretta debba essere parificata. Citando per altro sia il livello che il tipo di contratto collettivo applicabile. Può essere comunque considerato un passo avanti per la normativa sulla Gig Economy e di cosa ci sarebbe ancora bisogno? Paradossalmente la sentenza conferma una circostanza esattamente opposta a quella che i lavoratori avrebbero auspicato. In altre parole, la sentenza conferma che i rapporti di lavoro non sono subordinati ma che ad un lavoro autonomo, in determinati casi specifici come questo, vanno applicati degli istituti propri del lavoro subordinato. Possiamo comunque considerare questa sentenza positiva, in quanto abbiamo capito che i rider non sono totalmente sottoposti alle decisioni del datore di lavoro in merito alla regolamentazione economica del rapporto, ma possono invece essere sottoposti, almeno in parte, al Diritto applicabile ai dipendenti subordinati. Non è però un vero passo avanti perché, fino a quando non si arriverà a disciplinare questi tipi di contratto in modo preciso, si avrà una grande confusione. L'attuale situazione legislativa italiana fa sì che siano i Giudici a stabilire i diritti applicabili a determinati tipi di lavoratori.  Ovviamente il Giudice in questo caso ha deciso in un certo modo analizzando la fattispecie specifica, ma è possibile che in futuro, per un caso analogo, ma leggermente differente, le decisioni potrebbero differire da quella che abbiamo appena visto. E' anche possibile che in un caso identico a quello analizzato un altro Giudice opti per una soluzione differente. Non è possibile pensare di lasciare una totale incertezza nella regolamentazione di rapporti di lavoro che riguardano interi comparti economici, lasciando ai Tribunali la scelta in merito alla regolamentazione degli stessi, vi deve invece essere l'intervento del legislatore a regolamentare i rapporti di lavoro in modo chiaro e specifico.

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