La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni con cui ha confermato l’annullamento del sequestro di computer e telefoni dell'ex pm Mario Venditti disposto nell’ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: la decisione nasce dalla “sproporzionata” quantità di dati e dispositivi acquisita dai pm. Secondo i giudici, l’operazione non ha rispettato il canone di proporzionalità, pur ritenendo legittimo l’allargamento temporale degli accertamenti.
Con il provvedimento del 15 gennaio, la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura di Brescia contro la scelta del Tribunale del Riesame di annullare il sequestro dei device all’ex magistrato Venditti e ai carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. È uno dei filoni dell’indagine sull’omicidio di Garlasco, che ipotizza una corruzione per favorire l’archiviazione del 2017 dall’accusa di aver ucciso Chiara Poggi.
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Nel decreto poi annullato, il pm aveva richiamato “l'obiettiva complessità delle indagini e la necessità di considerare compiutamente i rapporti, che presentano profili di anomalia anche alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese da Salvatore Campa, tra l'indagato Mario Venditti e gli ufficiali della Polizia giudiziaria incaricati delle indagini e la scarsa chiarezza delle vicende relative alla disponibilità da parte dei Sempio e dei suoi legali di una consulenza tecnica prima che fosse ufficialmente resa disponibile”. In questo quadro, spiegano i giudici, l’estensione temporale fino a undici anni “risultano non incongrue”.
La bocciatura arriva però sul perimetro dei dati: “L'estensione tipologica dei dati da acquisire non risulta proporzionata all'esigenza di tutelare i diritti dei soggetti interessati perimetrando, con criteri quantitativi, qualitativi e temporali i dati informatici da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell'operazione compatibile con le esigenze dell'indagine”. Da qui la conclusione: “La motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero non è stata configurata in modo da rispettare ab origine il canone di proporzionalità”, conclude la Cassazione.
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