La valutazione della situazione personale dei richiedenti asilo può prevalere sul dato statistico europeo utilizzato per applicare le procedure accelerate di rimpatrio. È questo il principio emerso da quattro decreti del Tribunale di Palermo, che a fine luglio ha sospeso i dinieghi nei confronti di tre cittadini egiziani e di un cittadino bengalese.
Come ricostruito dal Tempo, i provvedimenti sono stati emessi tra il 25 e il 29 luglio dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione. Tre diversi magistrati hanno adottato la stessa interpretazione, stabilendo che le domande debbano essere esaminate attraverso la procedura ordinaria. Fino alla decisione sui ricorsi, quindi, per i quattro richiedenti è sospeso anche l’eventuale rimpatrio.
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Scene di violenza e Far West nel cuore di Milano, nella zona di Porta Venezia compresa tra i Bastioni e viale Vittorio V...La Commissione territoriale aveva respinto le richieste di protezione internazionale ritenendole manifestamente infondate. Per applicare il rito accelerato era stato utilizzato il tasso europeo di riconoscimento della protezione relativo ai Paesi d’origine, inferiore alla soglia del 20 per cento prevista dal regolamento Ue 2024/1348.
Secondo i giudici palermitani, però, il dato statistico ha un valore "soltanto indiziario" e non può determinare automaticamente la procedura. L’amministrazione deve verificare concretamente la posizione del singolo richiedente, considerando eventuali rischi specifici e cambiamenti nella situazione del Paese d’origine.
La decisione sposta così sull’amministrazione una parte più rilevante dell’onere della motivazione e amplia il controllo del giudice, che può intervenire già nella scelta della procedura. Le udienze dei quattro casi sono fissate tra ottobre e dicembre.




