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I nemici ansiogeni della legge elettorale

I costituzionalisti anti-Stabilicum sostengono che le nuove regole abbiano vizi clamorosi. Ma Mattarella ha firmato e, analizzando i vari punti, non è così...
di Nicolò Zanonmartedì 13 ottobre 2026
I nemici ansiogeni della legge elettorale

5' di lettura

Eccoli dunque i costituzionalisti “ansiogeni”, quelli che se una legge non piace allora è incostituzionale, che «prendono il testimone dalla politica» (Zaccaria dixit), e che per poter rovesciare la sconfitta in Parlamento si rivolgono alla famosa «società civile» (in realtà, come vedremo, alla magistratura). Quelli che, avendo appunto perduto in Parlamento, chiedono aiuto prima a papà Mattarella e poi a mamma Consulta, con questo però manifestando, insieme ai partiti che li appoggiano, un difetto di iniziativa politica e una concezione del tutto parziale della Costituzione (dico tutto questo con affetto, perché molti di questi costituzionalisti sono colleghe e colleghi che stimo).

IL COLLE HA PROMULGATO
Accade però che il Presidente della Repubblica, evidentemente non rilevando vizi così clamorosi come quelli che loro denunciano, li ha rimbalzati firmando la legge in fretta (di ciò si son lette versioni bizzarre: avrebbe firmato subito non per assenza di evidenti incostituzionalità, ma per dar più tempo agli oppositori della legge di preparare i loro ricorsi....). E allora ecco i ricorsi alla magistratura. Innanzitutto, ai Tribunali civili: gruppi di elettori chiederanno l’accertamento della conformità a Costituzione delle regole relative al loro diritto di voto, sostenendo che lo Stabilicum lede una miriade di articoli della Costituzione. E per poter decidere, i Tribunali (quantomeno, quelli che daranno loro retta) dovranno portare i dubbi di costituzionalità sulla legge elettorale di fronte alla Corte costituzionale.

Esaminiamo, dunque, alcuni di questi fieri dubbi. Con due precisazioni preliminari. Primo, avanzare qualche sommessa perplessità sulla fondatezza di alcuni di questi dubbi non significa affatto condividere entusiasticamente questa legge elettorale: un conto, come si diceva, sono i vizi giuridici, un altro le obiezioni politiche. Secondo, la Corte costituzionale non potrà verosimilmente demolire l’impianto della legge, e anche se dovesse accertare qualche vizio, la sua sentenza dovrà restituire una legge pienamente applicabile (non si può correre il rischio che, dopo la pronuncia della Corte, per inerzie parlamentari manchi la legge elettorale per andare a elezioni).

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IL NOME DEL PREMIER
Ebbene, si sostiene dai ricorrenti che l’indicazione (peraltro non sulla scheda, ma nel documento che contiene il programma della coalizione) della persona da indicare al Presidente della Repubblica, quale incaricato di formare il governo, violerebbe le prerogative costituzionali del Capo dello Stato. Ma non è un “premierato di fatto”: ognuno vede come si tratti di un’indicazione politica, fatta per trasparenza e responsabilità, che non tocca per nulla le prerogative del Capo dello Stato. Si aggiunge, poi, che l’indicazione di un “capo” della coalizione, indicato come possibile presidente del Consiglio, violerebbe anche la libertà politica della coalizione stessa: questa, infatti, potrebbe presentarsi alle elezioni, non per vincerle e poi governare, ma semplicemente perché mossa da spirito decoubertiano. Giusto per partecipare, insomma, sicché sarebbe violentata nella sua libertà da questa obbligatoria indicazione. Non so se i ricorsi conterranno anche questo argomento, in caso positivo siamo tutti curiosi di leggere cosa ne pensano a Palazzo della Consulta.

IL PREMIO
Tema decisivo per i nostri ricorrenti: il premio in seggi alle coalizioni che, in entrambe le camere, raggiungono il 42 per cento dei voti distorcerebbe eccessivamente, in nome della necessaria stabilità della maggioranza parlamentare, il rapporto tra voti e rappresentanza, alterando l’eguaglianza del voto. Se una lista o coalizione, si dice, arriva seconda a poca distanza da quella che si aggiudica il premio, come giustificare che quest’ultima abbia così tanti seggi in più? Argomento suggestivo. E però: un effetto distorsivo c’è in tutti i sistemi elettorali maggioritari. Se nei collegi uninominali all’inglese il candidato che arriva primo prevale anche di un solo voto, piglia il seggio e agli altri non resta nulla, e magari questa distorsione si moltiplica in tanti o in tutti i singoli collegi. Nello Stabilicum, tra l’altro, il premio in seggi ha un tetto massimo, che non consente alla maggioranza vincente di poter disporre, con i suoi voti, delle nomine negli organi di garanzia (Corte costituzionale e Consiglio superiore della Magistratura in primis).

Quanto alla soglia minima per aggiudicarsi il premio, la Corte costituzionale ebbe già modo di dire che una soglia del 40 per cento come condizione potrebbe non essere irragionevole e la nostra legge la colloca al 42 per cento... Certo, c’è la questione dell’astensionismo: se poca gente va a votare, quel 42 per cento rischierebbe di rappresentare non già una maggioranza di elettori ma una minoranza. Questione seria, senza dubbio, e di carattere generale: ma che ci può fare la Corte? È un problema che riguarda ogni sistema di voto, e ci restituisce la crisi di partecipazione popolare che caratterizza gran parte delle nostre democrazie. Dovremmo allora, constatata questa crisi, rinunciare in principio alla necessità di avere maggioranze parlamentari stabili?

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IL LISTONE
Segnalo, per amor di verità, che qui il vero problema non è tanto il premio in sé, né la sua entità: ma è quel listone bloccato di 70 deputati e 35 senatori che, in caso il premio scatti, vengono eletti tutti insieme, spalmandosi nelle circoscrizioni. L’elettore rischia di saperne troppo poco. Immagino che questo sarà un bel rovello, non facilissimo da rimediare se lo si considerasse un problema... Ancora: si evidenzia che il premio di maggioranza calcolato su base nazionale concerne anche il Senato, senza riguardo per l’articolo 57 della Costituzione, per cui il Senato è eletto “a base regionale”. Risparmio al lettore le complicazioni, ma cosa si intenda per “base regionale” è controverso assai. Di certo c’è che la legge non trascura affatto questa “base regionale”, e prende a misura popolazione e numero di seggi assegnati alla singola Regione per spalmare al suo interno l’eventuale premio. Andare oltre significherebbe inoltrarsi nella follia irragionevole di singoli premi regionali.

Poi: altro che preferenze, dicono i ricorrenti. Ci sono i capilista bloccati, in ipotesi solo maschi, e senza obbligatoria percentuale di salvaguardia per il genere meno rappresentato. La Corte costituzionale, per vero, disse che in una lista non troppo lunga i capilista bloccati non sono incostituzionali, ma manifestazione del ruolo dei partiti politici, quel ruolo loro riconosciuto dall’articolo 49 della Costituzione. Diciamo però, sempre per amor di verità, che uno sforzo per estendere anche a loro l’equilibrio di genere si poteva fare. La farà la Corte? Vedremo.

Resta la questione del numero di firme, notevolmente aumentato, che le nuove liste, che già non abbiano una rappresentanza parlamentare, devono raccogliere per poter accedere alle elezioni. Molti concordano sul fatto che questa barriera all’accesso è irragionevolmente alta. In effetti, non si deve “pietrificare” il pluralismo politico-elettorale, creando barriere insormontabili all’accesso. Ma, anche qui, un bel rovello: che potrà dire la Corte? Non credo potrà indicare lei una soglia “ragionevole”, da sostituire a quella dichiarata in ipotesi incostituzionale. E nemmeno potrebbe far saltare tutto, lasciando vuota questa parte della legge. Dunque, vedremo: ma si confida, lo dico senza ironia, nella ben nota capacità della Corte di fare sentenze “manipolativo-creative”...

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