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Ong, l'ammiraglio De Felice: "Ecco come bloccarle in 10 mosse"

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Nicola De Felice
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Nonostante le dichiarazioni del Consiglio d'Europa per una condivisione solidale nella ricollocazione dei profughi e nell'espulsione dei clandestini, l'Italia rimane sola nel contrasto al costante flusso migratorio irregolare proveniente soprattutto dall'Africa. Le navi delle Organizzazioni Non Governative (Ong) tedesche, norvegesi e spagnole insistono nello scaricare in Italia i "finti naufraghi a pagamento", nonostante siano loro stesse a generare quel fattore attrattivo alla base della tratta degli esseri umani. Eppure, il Regolamento Ue di Dublino, trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo, nella sua ultima versione in vigore dal 2013, impone agli Stati di bandiera, ove avviene il "primo passaggio illegale" quindi sulle loro navi -, la responsabilità della protezione internazionale e l'asilo politico per i profughi. Lo Stato di bandiera ha l'obbligo di esercitare effettivi poteri di controllo e sanzionatori sugli equipaggi considerando, peraltro, che le navi Ong sono attrezzate per fare scalo direttamente nei loro Paesi, senza pregiudicare lo stato di salute di chi è a bordo.

 

 

 

 

Per reagire a questa paradossale situazione basterebbero applicare le convenzioni internazionali, ratificate dal Parlamento, qui riportate attraverso una sorta di "linee d'azione".
TUTTI I PASSAGGI 1. All'arrivo della nave Ong davanti alle coste libiche, il governo convochi l'ambasciatore dello Stato di bandiera della nave, esigendo il divieto di operare contro la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) - convenzione internazionale per le responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari, ratificato da più di duecento Stati- e rispettando il coordinamento marittimo dello Stato competente nel settore SAR (ricerca e salvataggio in mare), secondo le direttive Onu per la ricerca e soccorso e nel rispetto del regolamento IMO (International Maritime Organization).
2. Il governo richieda allo Stato di bandiera- cioè quello in cui è registrata l'imbarcazione- di far dirigere la nave verso il porto indicato dallo Stato coordinatore SAR, ovvero di farla dirigere verso un suo porto o un porto dell'organizzazione che opera a bordo.
3. In caso di infrazione dell'UNCLOS con il chiaro intendimento di dirigere verso l'Italia, il governo solleciti lo Stato di bandiera a prendere i provvedimenti collegati alla sua responsabilità verso la nave, ingiungendo di assicurare la protezione internazionale dei migranti al loro "primo passaggio illegale" a bordo della nave, in ottemperanza a quanto disposto dalla stessa Unione Europea con l'art.
13 del Regolamento di Dublino.
4. In caso contrario, il governo comunichi allo Stato di bandiera che si procederà a definire reato internazionale l'operato della nave in questione, questo ai sensi del Codice della navigazione italiano e dell'UNCLOS.
5. Il governo consideri atto illecito ogni atto di partecipazione volontaria alle attività della nave commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere la suddetta una nave "pirata", ovvero ogni azione che sia di incitamento o anche solo di facilitazione intenzionale a commettere tali atti (pull factor), sensi dell'UNCLOS.
6. Il governo consideri la nave "pirata" qualora le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti al punto precedente ovvero commettono una serie di atti illegali, in attività di concorso interno o esterno alle attività della tratta di esseri umani e dell'immigrazione clandestina.
7. Se lo Stato di bandiera continua a non collaborare, il governo invii in loco una nave militare e consideri applicabile l'ordinamento giuridico italiano come disposto dalla suddetta convenzione delle Nazioni Unite.
 

 

 

 

DIRITTI E DOVERI sempre ai 8. Il governo disponga l'ispezione a bordo della nave Ong da parte della nave militare e, se ravvisata l'infrazione, autorizzi il sequestro della nave e dell'intero equipaggio. 9. Il governo ristabilisca il diritto/dovere dello Stato coordinatore SAR e diriga la nave verso il porto assegnato per sbarcare i clandestini. 10. Il governo applichi l'art. 84 del Codice della navigazione richiedendo allo Stato di bandiera, all'armatore e al comandante della nave Ong il rimborso delle spese per le attività sostenute in mare ed a terra, ivi comprese le spese per l'eventuale accoglienza degli immigrati clandestini necessari di emergenze sanitarie e in seguito per la loro espulsione nel Paese d'origine.

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