Brutte notizie per le ong. La Corte costituzionale ha messo un punto alle questioni sollevate dal tribunale di Brindisi. Al centro la disciplina del fermo amministrativo della nave. Per la Consulta infatti sono "non fondate" le questioni di legittimità sul fermo della nave, impegnata in operazioni di soccorso in mare, che non osserva le richieste di informazione e le indicazioni delle autorità. Con riferimento, in particolare, alla violazione del principio di determinatezza - articolo 25 della Costituzione - la Corte, dopo avere affermato il "carattere punitivo" della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato "non fondate" le questioni proposte. Il motivo è semplice: "La condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l'arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto".
Insomma, "la normativa nazionale si inserisce nell'ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l'inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale". Ma non è tutto. In quella che sembra una presa di posizione a favore del governo Meloni, la Corte ha anche dichiarato l'infondatezza, nei sensi indicati in motivazione, delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali. "L'interpretazione sistematica della disciplina conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l'ineludibile necessità di intenderla in armonia con i principi costituzionali richiamati dal rimettente" e con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento.
Lampedusa, "tutto sequestrato": fermato il veliero Nadir
Il veliero Nadir di Resqship è stato nuovamente sottoposto a fermo dalle autorità italiane dopo ...D'altronde - spiegano ancora i giudici - la normativa nazionale "è legata indissolubilmente alla Convenzione Sar, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all'obiettivo della salvaguardia della vita in mare" e ispirate a una vicendevole fiducia tra gli Stati, "che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire". Prioritaria, dunque, secondo la Corte, è l'indicazione di un porto sicuro, "che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)" e in base a queste considerazioni, "non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l'inosservanza".
Pronunciandosi così la Consulta ha respinto anche i dubbi di legittimità costituzionale sull'obbligatoria applicazione del fermo della nave: tale misura punitiva non è "né irragionevole né sproporzionata", in quanto sanziona "quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione Sar, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito".