(Adnkronos) - Per i pm invece le disposizioni contenute nel decreto legge "trovano applicazione solo per l'avvenire, nel senso che l'attivita' consentita e' solo quella di produzione e conseguente commercializzazione successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo, fermo restando che l'attivita' con la relativa produzione avvenuta prima dell'emanazione del decreto non e' soggetta alle regole ivi contenute, perche', nel caso contrario, un atto avente forza di legge avrebbe effetto retroattivo". Il gip cita il passaggio del decreto legge in cui si dice che 'a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la societa' Ilva spa e' immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed e' in ogni caso autorizzata... alla prosecuzione dell'attivita' produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi'. Questo, secondo il giudice, "impone di escludere radicalmente che si sia voluto attribuire efficacia retroattiva alla disposizione stessa, invocata dalla societa' richiedente".




