(Adnkronos) - La tesi difensiva della Fismic non ha fatto breccia in Cassazione. La Suprema Corte ha osservato che "il giudice di Torino ha applicato correttamente le regole processuali". Peraltro, annota ancora piazza Cavour facendo presente che "la via del giudizio ordinario era l'unica percorribile da una struttura sindacale nazionale", "il luogo in cui e' stato posto in essere il comportamento denunziato, in base alla giurisprudenza" della Cassazione "se non sempre coincide con quello in cui vengono assunte le deliberazioni datoriali che ne costituiscono la premessa, non e' neanche quello in cui si riflettono gli 'effetti' di comportamenti tenuti in altre sedi, come del resto mostra di conoscere la difesa delle societa', laddove, nel formulare l'eccezione di incompetenza territoriale davanti al Tribunale di Torino, contrariamente alla Fismic, non si e' limitata ad indicare come giudice competente il Tribunale di Nola, ma ha ipotizzato, in subordine la competenza di Roma o di Napoli in relazione al compimento in quelle sedi di atti decisivi del 'comportamento denunziato'". Per effetto del rigetto del ricorso, la Cassazione ha condannato la Fismic, in solido con Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa e Fabbrica Italia Pomigliano Spa, alla rifusione delle spese del giudizio per regolamento di competenza in favore di Fiom Cgil, liquindandole in 40 euro per esborsi e in altre 5 mila per compensi. La Procura della Cassazione, nelle sue osservazioni, aveva chiesto l'accoglimento del ricorso della Federazione Sindacati Matalmeccanici e Affini.




