(Adnkronos) - A questo punto - dice la Cassazione - la Corte d'appello di Roma, riaffrontando il caso Ustica, dovrà rinnovare "la valutazione della incidenza di quell'attività di depistaggio e discredito" che si è svolta attorno alla strage del 27 giugno 1980 e dovrà applicare "il criterio del 'più probabile che non', in ordine alla determinazione delle cause del definitivo dissesto della compagnia, regolandosi poi di conseguenza in ordine alle domande del Davanzali ed ora delle eredi". La Cassazione riporta in ballo eventuali responsabilità ministeriali e dice chiaramente che "il giudice di rinvio dovrà verificare se le condotte del depistaggio ritenute già provate dal giudice di primo grado con conferma di quelli d'appello, risultino, anche in parte, ascrivibili al Ministero dei Trasporti e, in caso di risposta positiva, con quale efficienza causale in ordine all'evento dannoso". La Suprema Corte dice inoltre che "la ritenuta sussistenza dell'attività di depistaggio avrebbe dovuto rilevare anche nell'ipotesi di esclusione del nesso causale con la progressiva dissoluzione di Itavia, siccome autonomamente in grado di produrre danni anche non patrimoniali per il carattere intrisencamente lesivo della reputazione commerciale e delle capacità imprenditoriali della compagnia aerea, di cui Davanzali era socio, amministratore, presidente".


