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L'integrità etica in una sanità:"Come cambiare modo d'agire"

A Roma si è tenuto un incontro tra i vari rappresentanti del settore politico e sanitario per riflettere dei cambiamenti che stanno attraversando il mondo sanitario in tema di responsabilità, assicurazioni e nomine

Maria Rita Montebelli
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Responsabilità medica e distacco della politica dalle nomine dei direttori generali: questi i temi al centro dell'evento organizzato da Ispe-Sanità, l'Istituto per la promozione dell'Etica in Sanità. Si è discusso della Legge Gelli – Banco che ha fornito nuovi strumenti giuridici volti a riequilibrare i rapporti tra medici e pazienti. Per apprezzare appieno le innovazioni introdotte con la nuova disciplina della responsabilità medica occorre analizzarla in maniera unitaria. La natura giuridica binaria della responsabilità deve essere oggi valutata alla luce delle Linee-guida, il rapporto con la struttura sanitaria alla luce della prevenzione e della gestione del rischio clinico, l'onere della prova del paziente alla luce della tripartizione del concetto di colpa, la tutela dei diritti alla luce del comportamento di mediazione, il contenuto delle prove alla luce dell'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, i diritti del malato condensati nel principio della sicurezza delle cure. Da ciò deriva che: la nozione di sicurezza delle cure è stata definita come insieme di attività finalizzate alla prevenzione ed gestione del rischio connesso alle erogazioni delle prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. È stato codificato il principio della trasparenza dei dati, anche ai fini dell'applicazione delle direttive emergenti dal risk management. Si è imposta l'osservanza delle buone pratiche, che insieme alle linee guida ed ai principi riguardanti la responsabilità penale formano un tutt'uno per la valutazione del comportamento dei soggetti che si occupano delle cure. Si è, altresì, prevista l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno cagionato il danno, e l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa che ha coperto il rischio della struttura e il rischio dell'esercente la professione sanitaria, così come si è previsto l'obbligo assicurativo di strutture e personale sanitario. La scelta legislativa del modello del doppio binario, nell'ottica di una complessiva valutazione dell'assetto normativo introdotto dalla l. n. 24/2017, richiama, però, l'attenzione sulla opportunità di introdurre una disciplina organica ed esplicita del medico e della struttura sanitaria; con la conseguenza che la scelta del legislatore ha lasciato pressoché invariati i problemi di interferenza e sovrapponibilità dei regimi risarcitori nonché le ulteriori conseguenze in tema di onere della prova e termine prescrizionale applicabile quanto ci si trovi di fronte ad unico fatto dannoso. Ciò che potrebbe vanificare l'obiettivo perseguito dalla nuova normativa di razionalizzare i criteri di responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Occorre, inoltre, tener presente che il regime normativo di cui alla legge Gelli risulta, allo stato, incompleto, in quanto la definizione della maggior parte degli istituti da essa introdotti è subordinata alla emanazione della regolamentazione secondaria così come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 10 e dal comma 2 dell'art. 14, che riguardano principalmente i profili di rilievo assicurativo della legge. Una delle previsioni più promettenti, in origine, contenuta proprio nell'art. 8, che assoggetta le liti risarcitorie al rito sommario di cognizione, preceduto da un tentativo di 'conciliazione - consulenza', sganciato dai presupposti tipici della tutela cautelare ed elevato a condizione di procedibilità, è stata complicata dalla previsione della possibilità, a scelta del danneggiato, di scegliere quale filtro conciliativo ante causam la procedura di mediazione. In estrema sintesi, quindi, tanto si è fatto e tanto ancora si potrebbe fare in tema di responsabilità medica, senza abbandonare l'idea di costruire un modello di responsabilità civile autonoma, ma anzi muovendo i passi successivi proprio dalle riflessioni che sono derivate e che ancora deriveranno dall'applicazione della disciplina di cui alla l. n. 24/2017. In occasione della conferenza stampa di presentazione del DDL 638, alcuni firmatari dell'iniziativa insieme al ministro Giulia Grillo hanno sottolineato il significato strutturale della proposta. L'obiettivo, ha chiarito Maria Domenica Castellone, capogruppo M5S in commissione Sanità e prima firmataria del DDL, “è proprio allontanare la politica della sanità. Per questo si prevedono nuovi e diversi criteri di nomina dei direttori generali, sanitari e amministrativi” rispetto al decreto legislativo 171 del 2016 che, in carico al Ministero della Salute, ha istituito l'elenco nazionale degli idonei al conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. La proposta M5S, spiega, “prevede che i direttori generali siano sì scelti dall'elenco di soggetti idonei istituito presso il Ministero della Salute. Ma la selezione sarà fatta da una commissione di 5 membri individuati per sorteggio da un elenco nazionale di commissari aggiornato ogni due anni”. I governatori “dovranno attenersi ai punteggi o motivare la scelta di non nominare i candidati primi in classifica, per titolo e per merito”. Alla conferenza stampa ha partecipato il presidente della Commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, il quale ha sottolineato come rispetto alla precedente legge, “ora le nomine si faranno in base al merito spezzando la dipendenza dalla politica. Renderemo le nomine più trasparenti e migliori. Oggi si nominano i dirigenti sanitari sulla base di un albo, ma non basta: con questo Ddl ci sarà anche un albo dei commissari chiamati a scegliere i candidati e che verranno sorteggiati. I direttori generali della sanità – ha concluso – saranno inoltre valutati nel loro lavoro in itinere e saranno rimossi se necessario. I recenti scandali, dall'Umbria alla Campania, dimostrano che qualcosa deve cambiare e dobbiamo andare inoltre la legge 171 del 2016”. Il disegno di legge Castellone andrà approvato al massimo entro l'inizio del prossimo anno - ha annunciato Di Maio - ma nel frattempo bisogna intervenire per bloccare “l'emorragia corruzione. A questo serve l'emendamento Nesci, vale a dire l'Atto Camerale AC 1308” – vv. più avanti. A spiegare la differenza con la legge del 2016 tuttora in vigore è lo stesso Ministro Grillo: “Oggi le valutazioni dell'elenco dei dirigenti sanitari non sono pubbliche. È oggi più che mai urgente rescindere il legame tra la politica e le nomine dei dirigenti sanitari: il controllo della politica sulla sanità è infatti un tema urgentissimo che, nonostante i numerosi scandali anche recenti ad esempio in Calabria, continua ad essere rimandato dai decisori politici”. La sanità, “è un settore di altissima corruzione; per questo l'autonomia delle Regioni deve essere bilanciata dalla possibilità dello Stato di controllare e sanzionare le Regioni stesse, ma ciò oggi non è possibile e non esiste uno strumento normativo che consenta allo Stato di far valere tali principi”. Proprio all'inizio di maggio sempre il ministro Grillo ha voluto un decreto legge – il Decreto Calabria vv. sotto – in risposta allo scandalo che ha coinvolto in aprile la Regione Calabria e per dare una svolta alla gestione della sanità calabrese. In breve, grazie a questo DL il Governo attraverso i suoi commissari ha preso in mano tutta la sanità regionale: dagli ospedali al personale, dall'assistenza farmaceutica alla prevenzione e ovviamente la nomina dei manager sanitari che dovranno portare avanti le direttive governative. In particolare, con gli artt. 3 e 4 di questo DL si sono potuti rendere immediatamente operative alcune delle proposte contenute negli AS 638 e AC 1308 di cui sopra. Dal 3 maggio sono comunque decaduti tutti i commissari di Asl e ospedali nominati dalla Regione. (ANNA CAPASSO)

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