La Consulta dà ragione al governo. Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto "decreto Cutro". A dirlo, una volta per tutte, è la Corte costituzionale con la sentenza numero 120. Le toghe si sono pronunciate sulle questioni sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell'imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite. Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalità delle pene previste dall'articolo 12-bis del testo unico sull'immigrazione, come modificato nel 2023 dal decreto del governo.
L'articolo punisce infatti con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell'ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una "risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza"; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma.
Immigrazione, espulsioni in 30 giorni e freno ai ricorsi: la svolta
Semaforo verde, da Strasburgo, agli hub per i rimpatri in Paesi terzi. La linea tracciata dal governo coi Cpr in Albania...Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumità oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone. La disposizione - ha precisato la pronuncia - seleziona quindi "solamente condotte di notevole gravità", lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l'ordinata gestione dei flussi migratori, ma "anche, e soprattutto, la vita e l'integrità fisica dei migranti" coinvolti nel traffico illecito. La misura della pena costituisce pertanto "un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare", caratterizzato da "un disvalore assai significativo".




