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Ilva: Tribunale Taranto, vendita prodotti non urgente (2)

domenica 24 marzo 2013
Ilva: Tribunale Taranto, vendita prodotti non urgente (2)

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(Adnkronos) - Il Collegio rileva che "allo stato degli atti, non sussistono ragioni di particolare urgenza" per cui "ogni valutazione sulla necessita' di procedere alla vendita del prodotto finito e/o semilavorato, posto sotto sequestro preventivo il 22 novembre 2012, deve considerarsi preclusa dalla attuale pendenza, innanzi alla Consulta della questione di legittimita' costituzionale (la prima udienza e' prevista per il 9 aprile ndr) degli articoli 1 e 3 della legge 231 del 2012 e, per quel che interessa nel presente procedimento, del comma terzo del citato articolo 3, che sostanzialmente consente all'Ilva la commercializzazione di beni in sequestro, decretando, di fatto, la revoca 'ex lege' del provvedimento cautelare reale". Per il collegio presieduto da Alessandro De Tomasi, giudice estensore Benedetto Ruberto, ..."non appare infine condivisibile l'affermazione secondo cui il trasferimento del vincolo dalla cosa al denaro ricavato dalla vendita esclude ogni interesse della parte a impugnare la decisione di vendita, e cio' in quanto l'interesse della parte puo' non limitarsi agli aspetti patrimoniali della titolarita' sul bene in sequestro ed in quanto non puo' ritenersi in via generale che la somma incassata dalla vendita rispecchi il valore economico o il valore funzionale del bene rispetto alle aspettative del privato, nel momento attuale in cui le ragioni restitutorie di Ilva spa dipendono esclusivamente dall'accoglimento o meno delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate da questo Tribunale e dal gip".