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Bergamo, in Tribunale gip e pm coniugi ma il Csm ignora il problema

di Brunella Bollolisabato 18 aprile 2026
Bergamo, in Tribunale gip e pm coniugi ma il Csm ignora il problema

5' di lettura

Per fortuna esiste l’astensione. Scelta alla quale spesso magistrati legati da un vincolo di parentela ricorrono per evitare di essere tacciati di favoritismo nel loro lavoro. È successo ad esempio, pochi mesi fa, a Torino: al processo sulla Città della Salute aperto per fare luce sui bilanci della più grande azienda ospedaliera del Piemonte, la prima udienza è stata subito rinviata dalla giudice Giulia Maccari che ha spiegato il motivo: incompatibilità con il pubblico ministero dell’inchiesta, Mario Bendoni, suo ex marito. I due appartengono allo stesso Consiglio giudiziario, organo elettivo e consultivo locale istituito presso ogni Corte d’appello, che supporta il Consiglio Superiore della Magistratura nella gestione dei magistrati sul territorio.

Ma il recente caso del tribunale di Bergamo, sollevato da Ermes Antonucci sulle colonne del Foglio, è qualcosa che va oltre e spiega perché «saltata la separazione delle carriere, si potrebbero almeno separare i magistrati dai loro parenti». Peccato che non sempre ciò avvenga e, soprattutto, che sia lo stesso organo di autogoverno dei magistrati a non accorgersi del problema. È infatti stata proprio la Quinta commissione del Csm, pochi giorni fa, a proporre all’unanimità la nomina di Luca Tringali come presidente della sezione gip/gup del tribunale del capoluogo orobico. Oggi giudice a Brescia, Tringali andrebbe a coordinare l’ufficio dei giudici delle indagini e delle udienze preliminari di Bergamo, quello che decide se l’impianto accusatorio formulato dal pubblico ministero nei confronti di un indagato sia corretto oppure no e se esista l’esigenza di misure cautelari. Manca solo il via libera definitivo del plenum del Csm e poi per Tringali è fatta. Però c’è un dettaglio, che la Quinta commissione sembra avere bypassato: sua moglie è Carmen Santoro, sostituto procuratore a Bergamo.

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Possibile che i commissari a Roma non si siano accorti della “leggera” incompatibilità e abbiano ignorato le norme (articolo 40 TU Dirigenza in relazione agli articoli 18-19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ordinamento giudiziario modificati dal d.lgs. 109 del 2006 e poi ancora dalla riforma Cartabia)? Vale a dire le leggi che impongono di verificare prima della nominale eventuali incompatibilità di una toga?

E dire che a Bergamo non sarebbe il primo caso di “parentopoli”. Anzi, Tringali avrebbe dovuto in qualche modo correggere una stortura. Infatti prima di lui il Palazzo dei Marescialli aveva nominato come presidente del tribunale il 64enne Vito Di Vita, con fratello, cognata e due figli avvocati tutti attivi in città. L’autodifesa in sede istruttoria del neo presidente è stata che lo studio legale Di Vita-Lenzini dei parenti opera in campo amministrativo e civile, mentre lui è giudice penale. Della pratica istruttoria aperta dalla Prima commissione del Csm non si è più avuta notizia, ma intanto da dicembre il nuovo presidente si è insediato.

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Di sicuro uno che ha chiesto al plenum del Csm di valutare bene è stato il consigliere indipendente del Csm Andrea Mirenda. Secondo lui la V Commissione, che si occupa delle nomine, avrebbe il «potere-dovere ex art. 97 Costituzione sul buon andamento e l’efficienza dell’azione amministrativa della Pa, di accertare da subito l’incompatibilità del candidato, segnalandogli la necessità di rimuoverla. Il tutto per «evitare nomine traballanti, lesive persino dell’immagine della giurisdizione, destinate poi ad inevitabile revoca, con danno amministrativo evidente». Rimediare poi in un secondo momento o rinviare, come pare essere la prassi del Csm, non è serio, ha detto Mirenda, ed è ancora una volta espressione di una totale autoreferenzialità corporativa delle toghe. C’è pure una sentenza del Consiglio di Stato depositata il 18 marzo che dovrebbe illuminare in tal senso. Anche qui tutto vano.

Riceviamo e pubblichiamo:
«Mia moglie ha già chiesto il trasferimento per prevenire profili di incompatibilità»
Tringali, scelto dal Csm come presidente del tribunale di Bergamo: nessuna norma violata

Spett. le Direttore, con riferimento all’articolo di Brunella Bolloli “In tribunale gip e pm coniugi - ma il Csm ignora il problema”, pubblicato su Libero il 17 aprile 2026, chiedo la pubblicazione della presente rettifica ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Lo scritto, nel trattare la posizione mia e di mia moglie, dottoressa Carmen Santoro, omette circostanze essenziali, già esistenti al momento della pubblicazione, offrendo così al lettore una ricostruzione gravemente incompleta e fuorviante.
Già al momento della presentazione della domanda per il posto semidirettivo presso il Tribunale di Bergamo, nella dichiarazione relativa ai possibili profili di incompatibilità, avevo, infatti, esplicitamente rappresentato, d’intesa con mia moglie, l’impegno a rimuovere ogni causa ostativa, evitando la nostra contemporanea permanenza negli uffici giudiziari di Bergamo.
Tale impegno non è rimasto sul piano delle mere intenzioni. Pur non essendo ancora intervenuta la deliberazione del Plenum del Csm, e non essendo dunque la nomina ad oggi formalizzata né in alcun modo scontata, la dott.ssa Santoro ha presentato, in data 11 aprile 2026, domanda di trasferimento in prevenzione, con finalità conoscitiva, anche in funzione della rimozione di ogni profilo ostativo e affinché il Csm possa tenerne conto in vista del prossimo bando di trasferimento ordinario (previsto per il mese di maggio p.v.).
Si tratta di una circostanza decisiva, poiché dimostra che il tema richiamato nel pezzo era stato considerato e affrontato sin dall’origine con piena consapevolezza e mediante iniziative concrete, assunte ben prima della deliberazione finale del Csm e dunque in termini del tutto diversi da quelli prospettati al lettore.
Del tutto improprio e fuorviante è poi il richiamo ad una presunta violazione dell’articolo 40 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria, il cui tenore è genericamente evocato in modo distorcente e non rispondente all’effettivo contenuto. Trattasi, infatti, di disposizione che, lungi dall’imporre “di verificare prima della nomina le eventuali incompatibilità di una toga”, sancisce espressamente il dovere di segnalare, al momento della domanda, le situazioni di potenziale incompatibilità (“1. Nella domanda deve essere segnalata qualunque situazione, anche sopravvenuta, di potenziale incompatibilità, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12”); dovere al quale il sottoscritto ha puntualmente adempiuto, onde consentire al Csm di attivare tempestivamente, in caso di nomina, le procedure previste dall’ordinamento per l’accertamento e la rimozione delle situazioni di incompatibilità, compresa, se del caso, l’adozione dei conseguenti provvedimenti di trasferimento d’ufficio. Ciò, ferme restando le ulteriori iniziative, sopra indicate, adottate dalla dottoressa Santoro e dal sottoscritto onde favorire la rimozione preventiva, su base volontaria, di ogni situazione d’incompatibilità (da ritenersi, peraltro, solo potenziale, finché non vi sia contemporaneo esercizio di funzioni presso la stessa sede).
Rilevo, infine, che né io né mia moglie siamo stati contattati per fornire chiarimenti o precisazioni su circostanze evidentemente delicate e determinanti ai fini di una corretta comprensione dei fatti. In tal caso sarebbe stato agevole dar conto, infatti, delle iniziative adottate, come sopra richiamate, e chiarire che mai il sottoscritto o la dottoressa Santoro hanno pensato di poter esercitare le funzioni di giudice e di pubblico ministero presso la medesima sede giudiziaria.
Distinti saluti
Luca Trinagli