"Da quanto si può leggere sui mezzi di informazione, non avendo accesso alle carte processuali, non si è trattato tecnicamente di un licenziamento di lavoratori dipendenti, ma di un recesso da alcuni contratti di lavoro autonomo, in particolare da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e da un contratto di consulenza con partita Iva. In questo caso, siamo quindi di fronte all'applicazione di un istituto in realtà generale nei rapporti contrattuali che è il recesso per giusta causa, cioè tutte le volte in cui la parte che deve eseguire la prestazione si rende responsabile di un inadempimento o di un fatto che non consente di proseguire la collaborazione. Quindi la dottoressa Ilaria Salis, che aveva intrattenuto questi rapporti di collaborazione con questi collaboratori, ha ritenuto che o vi fosse stato un inadempimento o vi fossero stati dei fatti che non consentivano di proseguire questa collaborazione. Per questo non siamo, ripeto, di fronte a un licenziamento in senso tecnico".
Così, con Adnkronos/Labitalia, il giuslavorista Stefano Bellomo, ordinario di Diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma, sulla vicenda dell'eurodeputata di Avs, condannata dal Tribunale per il 'recesso senza giusta causa' di due collaboratori. Bellomo chiarisce che "siamo di fronte a un recesso" da un rapporto di lavoro "ma questo non vuol dire che la parte che recede non debba provare puntualmente quali sono le ragioni per non proseguire il rapporto".
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Oltre il danno, la beffa. Dopo aver licenziato due collaboratori "senza giusta causa" - e per questo dovr&agra..."Non è quindi sufficiente dedurre in termini generici, come sembra che abbia fatto in questo caso l'eurodeputata Salis, la sussistenza di giusta causa, ma si deve specificare o al momento del recesso o, a maggior ragione, lo si deve fare in giudizio. Quindi spiegare le ragioni specifiche per le quali ha deciso di interrompere la collaborazione. Chi ha questo potere di recedere deve dimostrare che sussistevano le ragioni che gli consentivano di esercitare questo potere", sottolinea il giuslavorista. E Bellomo spiega che le ragioni per un recesso per giusta causa "possono essere di base due". "O un gravissimo inadempimento, e quindi il fatto che chi si sia obbligato a rendere una prestazione l'abbia resa in maniera particolarmente carente o negligente, o non l'abbia resa affatto. Oppure l'esistenza e la commissione di comportamenti che rendono incompatibile la prosecuzione della collaborazione", sottolinea Bellomo.
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E niente non ce la fa proprio ad accettare il verdetto che la costringe a scucire più di 300.000 euro. Ilaria Sal...Nel caso di specie dell'eurodeputata e dei suoi collaboratori, le cause del recesso "sembra che fossero state formulate in maniera estremamente generica, e non si consentiva di ricostruire esattamente le ragioni oggettive per le quali questo recesso veniva intimato, né tanto meno questa ricostruzione è stata operata in giudizio perché la committente, in questo caso, la persona convenuta, l'eurodeputata Salis è rimasta contumace e quindi non ha dedotto nessuna prova nel giudizio. E per questa ragione la sussistenza di eventuali fatti giustificativi del recesso è stata indimostrata", ribadisce l'esperto.
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Emergono ulteriori dettagli sul caso Ilaria Salis, sulla condanna per licenziamento senza giusta causa di due ex collabo...Per quanto riguarda la condanna in contumace, Bellomo spiega che si tratta "di regole che appartengono al diritto processuale, non al diritto sostanziale, ma quello che si può dire è che in realtà le comunicazioni processuali avvengono agli indirizzi del convenuto. Possono avvenire con diverse modalità che possono essere quelle delle comunicazioni postali con raccomandata o con comunicazioni Pec, ma avvengono presso determinati indirizzi, come possono essere appunto nel caso di specie l'indirizzo di residenza del convenuto. Il ricorrente che agisce in giudizio non ha l'onere di andare a ricercare automaticamente di volta in volta l'indirizzo diverso e specifico a cui è sicuro che queste comunicazioni potranno essere apprese", sottolinea ancora il giuslavorista, che ricorda come "esistono dei criteri di legge che individuano appunto la residenza del convenuto come luogo in cui possono essere validamente effettuate le notificazioni e se chi riceve appunto la comunicazione non si perita appunto di ritirarla o di prenderne conoscenza, rimane contumace nel processo".
"Non è una cosa insolita questa, è una eventualità che può avvenire e che può manifestarsi se le notifiche vengono regolarmente operate nei luoghi in cui la legge consente che vengano indirizzate. Se poi chi le riceve non si premura di verificarle e non dà seguito a queste comunicazioni, questa non è una mancanza di cui si fa carico chi ha operato regolarmente la notifica, ma è una mancata osservanza dell'onere da parte di chi la riceve", sottolinea Bellomo. E sul risarcimento del danno stabilito dal Tribunale di Milano complessivamente in 300.900 euro Bellomo sottolinea che "c'è stata la condanna a pagare esattamente quanto i collaboratori avrebbero dovuto percepire se il rapporto di collaborazione si fosse sviluppato per tutta la durata originariamente programmata, quindi senza che sia stata considerata legittima l'estizione anticipata per giusta causa. Ma non è stata prevista né la reintegra né la liquidazione di un indennizzo forfettario non trattandosi di un licenziamento", conclude.




