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Estate, infortunio in spiaggia? Ecco come ottenere un risarcimento

lunedì 29 giugno 2026
Spiagge e stabilimenti balneari

Spiagge e stabilimenti balneari

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Un piede messo male nella sabbia, una pallonata mentre si gioca... Ma chi paga in caso di infortunio al mare? I tribunali italiani hanno già dovuto occuparsi dei casi più comuni, come incidenti con palloni e bocce, ma anche con le pavimentazioni scivolose nelle aree doccia o nei bagni, i vetri e le braci nascoste sotto la sabbia, i lettini o le sedie rotte, gli ombrelloni fissati male e le buche che provocano cadute. A questi si aggiungono i problemi con attrezzature sportive, pedalò e giochi per bambini. E chi paga?

Il nostro ordinamento prevede, all'art. 2051 del c.c., la responsabilità oggettiva del proprietario o del custode di un bene. In sostanza, spiega Brocardi.it, "chi ha in custodia una cosa è tenuto a risarcire i danni che essa causa, salvo che riesca a dimostrare il cosiddetto caso fortuito". Si tratta di un evento imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti, che spezza il nesso causale tra la cosa e il danno. Una calamità naturale rientra in questa categoria, ma non un pavimento bagnato e scivoloso nei pressi delle docce. Il motivo è chiaro: chi gestisce uno stabilimento può prevedere il possibile problema. 

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Non è tutto, perché il caso fortuito può derivare anche dall'azione di un terzo, ma solo se del tutto imprevedibile ed eccezionale. Un cliente che usa impropriamente un ombrellone fino a farlo cadere su qualcuno potrebbe configurare questo caso; il personale del lido che lo ha installato male no. "Allo stesso modo - si legge ancora -, se dopo un evento organizzato in spiaggia rimangono rifiuti nascosti nella sabbia perché le pulizie non sono state eseguite, il gestore è tenuto a risarcire le ferite causate. Se invece qualcuno ha gettato rifiuti in modo del tutto imprevedibile e incompatibile con qualsiasi normale attività di riordino, la situazione potrebbe essere diversa".

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Per quanto riguarda il comportamento della persona che si è fatta male, se il danno poteva essere facilmente evitato con normale prudenza, perché la situazione di pericolo era osservabile e prevedibile, il diritto al risarcimento si indebolisce o scompare. Chi cammina vicino a una doccia deve ragionevolmente aspettarsi che il pavimento possa essere bagnato e adottare le dovute cautele. Se però l'acqua è eccessiva per un cattivo sistema di scolo, oppure il materiale della pavimentazione è intrinsecamente inadatto o sono stati versati altri liquidi, la responsabilità torna a ricadere sul gestore.