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Liste Pulite, CdM: varato il decreto su incandidabilità condannati

La vendetta di Monti

In CdM il via libera al testo che prevede l'incandidabilità dei condannati con sentenza definitiva per delitti non colposi. Il Cav era contrario

Andrea Tempestini
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  Nel momento in cui la sopravvivenza del governo Monti è più a rischio che mai (il Pdl ha tolto la fiducia all'esecutivo), il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che garantisce le liste "pulite" e introduce l'incandidabilità, ossia il divieto di ricoprire "cariche elettive e di governo" per chi è stato condannato con sentenza definitiva per delitti non colposi. L'ok è arrivato dopo una lunga riunione, durata oltre cinque ore. Lo scontro - Il decreto legislativo sulle liste pulite, che dovrebbe essere applicato a partire dalle prossime elezioni politiche e, in futuro, per ogni organo elettivo, è stato al centro di un aspro scontro tra l'esecutivo e il Pdl. Silvio Berlusconi, infatti, è contrario alla legge: anche se non è mai stato condannato in via definitiva, percepisce la fretta del governo nel varo del decreto come una sorta di "trappolone" nei suoi confronti (il Cav è ancora imputato nel processo Ruby, seppur in primo grado; il decreto prevede che il condannato in terzo grado decada dagli incarichi pubblici). La sostanza è che Berlusconi non vuole il decreto sulle "liste pulite", mentre Monti, di fatto sfiduciato dal Cav, si vendica accelerando sul decreto "liste pulite". Il testo - Già lo scorso venerdì il testo era stato bloccato, per essere riproposto oggi, giovedì 6 dicembre, a Palazzo Chigi: è composto da diciotto articoli ed è accompagnato da una lunga relazione illustrativa. Il decreto è firmato in calce da tre ministri: Anna Maria Cancellieri (Interni), Paola Severino (Giustizia) e Filippo Patroni Griffi (Pubblica Amministrazione). Da parte dei tre dicasteri non c'è stata la minima disponibilità a trattare con il Pdl, che chiedeva di ammorbidire alcuni aspetti del decreto. Le norme - Nel dettaglio, le regole dell'incandidabilità prevedono che sia escluso dalle competizioni elettorali "chi ha riportato condanne definitive a pene superiore a due anni" per delitti gravi e gravissimi, mafia, terrorismo, omicidi e rapine. Inoltre vengono esclusi i condannati a oltre due anni per ogni tipo di reato contro la pubblica amministrazione, e coloro che "hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni". DI SEGUITO, I PRINCIPALI PUNTI DEL TESTO VARATO IN CDM 1) INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO Il decreto prevede l'incandidabilità al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:   - di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone).    - coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la pubblica amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)    - coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni. Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell'elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell'ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.    2) ACCERTAMENTO INCANDIDABILITA' SOPRAVVENUTA    Il decreto prevede che l'accertamento d'ufficio della condizione di incandidabilità comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti 'ostativì sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.    3) CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO O PARLAMENTO   Le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento delle cariche di governo (presidente del Consiglio dei ministri, ministri, vice ministri, sottosegretari, commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico. 4) DURATA DELL'INCANDIDABILITA'    L'incandidabilità alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a 6 anni. Altrettanto vale per gli incarichi di governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di governo è aumentata di un terzo.    5) INCANDIDABILITA' IN CASO DI PATTEGGIAMENTO Le norme sull'incandidabilità valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l'incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.    6) INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI E A QUELLE NEGLI ENTI LOCALI Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull'incandidabilità degli amministratori regionali e locali, già disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell'istituto.   

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