Cerca
Cerca
+

Facci e le motivazioni: Cassazione a piedi uniti per punire Berlusconi

Filippo Facci visto dal nostro Vasinca

Giulio Bucchi
  • a
  • a
  • a

Un libero, sin troppo libero convincimento del giudice. Anzi dei giudici, visto che tutto il collegio della Cassazione figura come estensore della sentenza. Una sentenza pedissequa, quasi in sudditanza psicologica verso i giudici dei gradi precedenti, oppure ecco, mettiamola così: senza scomodare espressioni come «teorema» o «prova logica» o peggio «non poteva non sapere», le motivazioni della sentenza della Cassazione contro Silvio Berlusconi per frode fiscale appalesano meramente un'opinione, una gigantesca e apparentemente motivata opinione. Dopodiché, spiace dirlo, nelle 208 pagine della sentenza i cosiddetti «teoremi» e le «prove logiche» e i «non poteva non sapere» abbondano eccome. Si tratta di capire, stringi stringi, in che misura sia inevitabile oppure appaia come una stortura.  La tesi confermata e non cassata, dunque, è quella che avrete letto e ascoltato a partire da ieri pomeriggio: fu lui, Berlusconi, a mettere a punto il «giro dei diritti» televisivi che aveva il fine di gonfiare i costi (suoi) attraverso vari passaggi tra diverse società fittizie; l'obiettivo era quello di esportare capitali, costituire fondi neri all'estero (specie nei paradisi fiscali) e naturalmente evadere il fisco; in pratica, gli uomini Fininvest trattavano con le major americane direttamente negli Usa ma poi, in un passaggio successivo, s'inseriva un'intermediazione che serviva solo a gonfiare le fatture (con soldi che in realtà rimanevano a Fininvest) e a inserire le cifre maggiorate nelle dichiarazioni italiane dei redditi. È stato ritenuto provato che una società d'intermediazione di Lugano, la Ims, fosse solo una società fittizia senza funzioni reali, solo la prosecuzione della vecchia «Fininvest service» svizzera. Di questo sistema, conferma la sentenza, Berlusconi fu l'ideatore e il beneficiario anche dopo la dismissione delle cariche sociali, tanto che, «conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti dal lui scelti». Ogni ipotesi alternativa, tipo che Berlusconi non sapesse e sia stato ingannato, denota «assoluta inverosimiglianza». Le domande - Ora: è attendibile che sia andata così? Fininvest adottò davvero questo sistema? Berlusconi ne era consapevole? Molto, sinceramente, porta a crederlo: perché appare estremamente logico, anzitutto, e secondariamente perché centinaia di indizi confortano questa tesi. Ma si tratta, appunto, di un'opinione: il che non significa che sia anche provabile in un tribunale, e soprattutto non significa che sia provabile  una diretta responsabilità del proprietario di Fininvest. La differenza tra un'opinione e un fatto provato non è solo rilevante in punto di diritto, ma lo diviene in modo particolare se l'imputato è a capo di una forza politica a cui fa riferimento mezzo Paese. Per capire di che ambiguità stiamo parlando, tuttavia, facciamo parlare la sentenza. Questo passaggio, per esempio: «Ad agire era una ristrettissima cerchia di persone che non erano affatto collocate nella lontana periferia del gruppo Fininvest, ma che erano vicine a Berlusconi, tanto da frequentarlo». Oppure: «La qualità di Berlusconi di azionista di maggioranza gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in assenza di poteri gestori formali». Tutto stravero: e ciascuno, noi compresi, può farsi personali convinzioni in merito. Il che non toglie che queste, a esser pignoli, non sono prove: sono attribuzioni di una responsabilità oggettiva. Pagina 182: «Era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti, il principale costo sostenuto dal gruppo, fosse di interesse della proprietà che, appunto, rimaneva interessata e coinvolta nelle scelte gestionali». Forse era ovvio, ma compito di un tribunale non è stabilire che cosa è «ovvio» e che cosa «non è dunque verosimile» (ancora pagina 182). La Cassazione tuttavia si sofferma non poco sulla questione della «consapevolezza» di Berlusconi, benché mai provata: «La sentenza d'Appello», è scritto, «ha rilevato che rispondono del reato solo coloro che avevano consapevolmente partecipato al sistema in atto... Consapevolezza che poteva essere ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d'insieme, complessivo, sul complesso sistema, e non in chi ne aveva una visione solo parziale, pur prendendo parte ad alcuni degli atti». Traduzione: Berlusconi e non i suoi sottoposti, pur non partecipando attivamente, aveva senz'altro «uno sguardo d'insieme, complessivo, sul complesso sistema», dunque sapeva. In questo, c'è da dire, la sentenza ricorda molto le motivazioni che il giudice Antonio Esposito aveva già anticipato nell'ormai nota intervista al Mattino, e sulla quale il Csm sta indagando.  Ora prendiamo un altro condannato del processo, Frank Agrama, principale intermediario dei giri di denaro e ritenuto una sorta di dipendente occulto di Mediaset; secondo la Cassazione (pagina 136) si denota la «mancanza di qualsiasi logica negli ingenti importi pervenuti all'imputato», cioè Agrama. Ma, anche qui: la mancanza di logica non è una prova, meglio, è una «prova logica». Una prova che in qualche caso, peraltro, non è proprio suffragatissima: «È del tutto evidente che Agrama ha agito da intermediario di comodo e, seppure non vi sia sicura evidenza bancaria, non resta che ritenere del tutto logico che... ». È evidente. Non resta che ritenere logico che.  Ma il capolavoro d'ambiguità è a pagina 184 della sentenza, e si riferisce alla «doglianza a lungo espressa dalla difesa sulla riduzione delle liste testimoniali: «Va detto per inciso», è messo nero su bianco, «che effettivamente il pm non ha fornito alcuna prova diretta circa eventuali interventi dell'imputato Berlusconi in merito alle modalità di appostare gli ammortamenti dei bilanci. Ne conseguiva l'assoluta inutilità di una prova negativa di fatti che la pubblica accusa non aveva provato in modo diretto». In lingua italiana: l'accusa non ha neppure cercato di provare che Berlusconi fosse direttamente responsabile, dunque era inutile ammettere testimoni che provassero il contrario, cioè una sua estraneità. Rileggere per credere. In altre parole non compaiono compiute risposte, in tutta la sentenza, alle principali opposizioni avanzate dalla difesa: che mai Berlusconi si occupò concretamente di diritti televisivi, che mai si occupò neppure degli organigrammi societari e tantomeno delle denuncie dei redditi e delle scelte finanziarie; che tutti i testimoni hanno confermato questo - ciò che conta in un'aula giudiziaria, al di là di ogni «verosimiglianza» - e soprattutto che i denari derivanti dalle plusvalenze sui diritti televisivi rimanevano in mano a questo Frank Agrama, non a Berlusconi. Erano soci occulti? Pare verosimile anche questo: ma prove (vere)  non ne sono spuntate.   L'ambiguità - Una sentenza, dunque, buona per riaprire un vecchio dibattito: su che cosa sia effettivamente una «prova» e su quale sia, oggi, il ruolo di una Cassazione che appare ambiguamente divisa tra legittimità e merito. Tantopiù in questa sentenza nel complesso deludente, che non passerà certo alla storia della giurisprudenza: non solo perché è ricalcata sul giudizio d'Appello che a sua volta ricalcava quello di primo grado, ma perché lo fa anche piuttosto maldestramente. Il procuratore Antonio Esposito e i suoi colleghi, nelle loro 208 pagine, si atteggiano formalmente a controllori ma poi è come se sbracassero, come se cedessero a un tifo sfegatato per la sentenza che hanno confermato e di cui non fanno che riportare stralci. Pagina 136: «... non intacca in alcun modo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, e che questa Corte di legittimità condivide». Ancora: «Lo spazio e l'attenzione che i giudici di merito hanno dedicato alla figura di Frank Agrama, con argomentazioni logiche e convincenti, sono di tale ampiezza ed approfondimento da consentire a questa corte di legittimità di affermare che il complesso probatorio a lui ascritto è di particolare consistenza». Pagina 186: «Si è ritenuto di riportare integralmente le conclusioni formulate dai giudici di merito per poter affermare che sono del tutto conformi alle plurime risultanze probatorie». Insomma, la Suprema Corte dovrebbe limitarsi ad assicurare la corretta osservanza e interpretazione delle norme di diritto, tanto che le sue sentenze, poi, diventano un orientamento della giurisprudenza nazionale. Difficilmente accadrà in questo caso, visto che - con rispetto parlando - è palese un compiaciuto e mero copia & incolla della sentenza d'appello. La difesa, perlomeno, attendeva qualche risposta giuridica circa l'impossibilità, sostenuta dagli avvocati Coppi e Ghedini, di configurare in punto di diritto il reato contestato a Silvio Berlusconi. Non hanno ottenuto neanche questo. Sarà stata la fretta. È una delle sentenze di Cassazione più insignificanti che pare di ricordare. di Filippo Facci

Dai blog