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Cassazione, sentenza-choc: sei iscritto a un sito d'incontri? Tua moglie può spellarti

domenica 21 giugno 2026
Cassazione, sentenza-choc: sei iscritto a un sito d'incontri? Tua moglie può spellarti

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Attenti, fedifraghi veri o potenziali. Sentenza-choc in Cassazione: in caso di separazione, si può perdere mantenimento ed eredità se ci si iscrive a un sito di incontri, pur senza tradire.

A stabilirlo - come racconta brocardi.it - è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3879 del 16 febbraio 2021, che ha confermato come la semplice presenza su una piattaforma di dating possa costituire una violazione del dovere di fedeltà previsto dall'articolo 143 del Codice civile. Per i giudici, infatti, la fedeltà non coincide soltanto con l'assenza di rapporti extraconiugali, ma comprende anche lealtà, rispetto e correttezza nei confronti del coniuge.

La vicenda esaminata dagli Ermellini riguardava una moglie che sospettava il comportamento del marito. A sostegno delle proprie ragioni non disponeva di prove di un tradimento consumato, ma di elementi documentali ritenuti decisivi: gli estratti conto della carta di credito, dai quali emergevano pagamenti ripetuti per l'iscrizione e l'utilizzo di un sito di incontri. A questi si aggiungevano sms e fotografie prodotti nel corso del giudizio.

L'uomo ha tentato di fornire una diversa spiegazione delle spese sostenute, ma la sua versione è stata giudicata poco credibile. Secondo la Cassazione, l'apertura di un profilo e la ricerca attiva di nuove conoscenze rappresentano già un comportamento incompatibile con gli obblighi matrimoniali, anche in assenza della prova di un incontro reale.

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Le conseguenze possono essere pesanti. Il coniuge cui viene addebitata la separazione perde infatti il diritto all'assegno di mantenimento e, durante il periodo della separazione, anche i diritti successori nei confronti dell'altro coniuge.

Esiste però una condizione fondamentale: bisogna dimostrare che il matrimonio fosse ancora stabile prima dell'iscrizione al sito. Se la crisi della coppia era già in atto, quel comportamento può essere considerato un effetto della rottura e non la sua causa.

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La Suprema Corte ha inoltre ritenuto corretta la motivazione dei giudici d'Appello, giudicandola sufficiente e fondata su elementi oggettivi. Quando la documentazione raccolta risulta solida, spiegano i magistrati, non è necessario disporre ulteriori accertamenti per arrivare a una decisione.