"Dalla lettura delle conclusioni della perizia svolta con serietà e riserbo dalla Polizia di Stato appendiamo che nulla di nuovo è emerso a carico del signor Sempio rispetto a quanto già noto": lo hanno dichiarato in una nota gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, che assistono i genitori e il fratello di Chiara Poggi, a proposito dell'esito della relazione peritale depositata nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il delitto è quello di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Un delitto per il quale oggi è sotto indagine Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Dalla perizia in questione emerge che tracce riconducibili al suo Dna sarebbero compatibili col Dna trovato sulle unghie della 26enne. Unico condannato per l'omicidio è l'ex della vittima, Alberto Stasi.
"Sono trascorsi ormai oltre nove mesi da quando, con cadenza quotidiana, la famiglia Poggi viene esposta a un massacrante gioco mediatico i cui fini non sono noti - hanno proseguito gli avvocati della famiglia Poggi -. L'unico dato certo e infatti trascurato è il rinvenimento di Dna del condannato Stasi e di Chiara sui reperti che testimoniano gli ultimi momenti di vita della vittima. Ci auguriamo che tutto venga alla fine valutato con la dovuta attenzione e rispetto che si devono alla sentenza coperta dal giudicato".
Garlasco, l'avvocato di Sempio sbotta in tv: "La perizia vale zero!"
Il deposito della perizia sul Dna riconducibile ad Andrea Sempio ritrovato nelle mani di Chiara Poggi ha aperto un dibat...Nella perizia, in ogni caso, si legge che in merito alle tracce genetiche estrapolate dalle unghie di Chiara "non è possibile stabilire con rigore scientifico se provengano da fonti del Dna depositate sotto o sopra le unghie della vittima e, nell'ambito della stessa mano, da quale dito provengano; quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario; perché ciò si sia verificato (per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato)" e infine "quando sia avvenuta la deposizione" stessa.




